Sospensione della revoca del posteggio ambulante e tutela dei lavoratori (TAR Abruzzo n. 68 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare avente ad oggetto la revoca di un’autorizzazione per posteggio isolato è logicamente connessa a quella già concessa per la decadenza di un diverso posteggio, quando entrambi i provvedimenti precludono al ricorrente lo svolgimento dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. In sede di bilanciamento degli interessi, la tutela dei lavoratori occupati nell’esercizio commerciale prevale sull’interesse pubblico alla cessazione dell’attività, giustificando la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca sino alla definizione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente l’attività di vendita di alimenti e bevande tramite un “autonegozio” collocato in località S.S. 17 – Bivio per Monticchio dell’Aquila quale rilocalizzazione post-sismica, impugnava la determinazione comunale del 21 maggio 2025 con cui era stata disposta la decadenza della presa d’atto del 2016 e la cessazione dell’attività commerciale.
Con motivi aggiunti del 27 febbraio 2026, la società impugnava altresì la successiva determinazione del 24 dicembre 2025, con cui il Comune aveva revocato l’autorizzazione al posteggio isolato n. 2 nella frazione di San Gregorio, rilasciata nel settembre 2025 per il trasferimento dell’attività. La ricorrente chiedeva misure cautelari anche rispetto a tale ultimo provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la tutela cautelare invocata con i motivi aggiunti è logicamente connessa a quella già concessa con ordinanza del 10 luglio 2025, atteso che entrambi i provvedimenti impugnati – pur riferendosi a due diversi posteggi isolati per il commercio ambulante – precludono alla ricorrente lo svolgimento dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
Il Tribunale ha ritenuto opportuno mantenere la res adhuc integra sino alla definizione del merito del giudizio, evitando che nelle more del processo si consolidino gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati.
All’esito del bilanciamento degli interessi coinvolti, il Collegio ha accordato prevalenza alla tutela dei lavoratori occupati nell’esercizio commerciale. Tale interesse è stato ritenuto meritevole di protezione immediata, rispetto all’interesse pubblico alla cessazione dell’attività commerciale.
Per tali ragioni, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento di revoca impugnato con i motivi aggiunti, al fine di consentire alla società ricorrente di completare le attività necessarie – già avviate – per l’effettivo utilizzo del nuovo posteggio isolato nella frazione di San Gregorio. La complessità delle vicende afferenti alla rilocalizzazione dell’attività commerciale ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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