Gratuito patrocinio e liquidazione ridotta per cessazione sopravvenuta della materia del contendere (TAR Abruzzo n. 148 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel processo amministrativo è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e con riguardo all’impegno professionale effettivamente richiesto. Ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, i compensi spettanti ai difensori sono dimezzati rispetto ai parametri ordinari. La definizione del giudizio con sentenza di sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta prima della fase decisionale per effetto di un provvedimento assunto dall’Amministrazione, costituisce elemento valutabile ai fini della riduzione del compenso, in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La società Earth aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo l’ordinanza con cui il Comune di L’Aquila aveva disposto la cattura e l’eventuale abbattimento dei cinghiali, chiedendone la sospensione dell’efficacia. La ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio con decreto della competente commissione in data 9 novembre 2022. Il giudizio, tuttavia, era stato definito con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato dall’Amministrazione il provvedimento prima della fase decisionale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha esaminato l’istanza di liquidazione presentata dal difensore della ricorrente per onorari e spese relativi al giudizio, richiamando il disposto dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, e dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dispone il dimezzamento dei compensi nel processo amministrativo. Ha quindi fatto applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Il tribunale ha rilevato che la controversia non presentava particolari questioni di fatto e di diritto e che la definizione del giudizio era derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento prima della fase decisionale. Sulla base di tali elementi ha ritenuto congrua la determinazione del compenso in complessivi euro 1.000,00, oltre oneri di legge, già comprensivi della riduzione di cui all’art. 130 citato e della fase cautelare.
Con il decreto collegiale il TAR ha quindi liquidato la somma di euro 1.000,00 per onorari, diritti e spese del grado di giudizio, oltre IVA e CAP, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte istante da parte della segreteria della sezione.
Nota della Redazione
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