Rinnovazione della notifica nulla in appello cautelare (TAR Lombardia n. 2843 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita a mezzo del servizio postale che, in caso di irreperibilità del destinatario, non attivi la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ. ma restituisca l’atto al mittente con la dicitura “Sconosciuto”, è nulla. In sede di scrutinio cautelare, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., può accordare alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nei confronti del controinteressato, unitamente a un ulteriore termine per il deposito della prova della notificazione stessa. La rinnovazione sana la nullità con efficacia ex tunc, consentendo la prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, candidata in una procedura selettiva pubblica per esami indetta dal Politecnico, impugnava gli atti concorsuali che ne avevano determinato l’esclusione dalla prova orale, chiedendo l’accertamento del diritto di essere ammessa alla stessa. Il Tribunale amministrativo, nella fase cautelare, aveva già adottato due ordinanze, l’ultima delle quali (n. 2401/2026) aveva imposto alla parte ricorrente di fornire prova dell’avvenuta notifica del ricorso ai controinteressati.
In esecuzione di tale ordinanza, il patrocinio della ricorrente rappresentava che la notifica nei confronti di uno dei controinteressati non si era perfezionata: l’agente postale, anziché attivare la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ., aveva restituito l’atto al mittente con la dicitura “Sconosciuto”, determinando una nullità della notificazione. La ricorrente chiedeva pertanto, in via principale, l’autorizzazione alla rinnovazione della notifica, in subordine l’integrazione del contraddittorio e, in ulteriore subordine, la decisione del ricorso sulla base del contraddittorio minimo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha preliminarmente ricostruito il quadro processuale, rilevando che le allegazioni della ricorrente circa la mancata attivazione delle procedure previste dall’art. 140 cod. proc. civ. non erano state contestate dalla parte resistente. Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza della nullità della notificazione eseguita nei confronti del controinteressato.
Il Collegio ha quindi esaminato le domande proposte in via gradata dalla ricorrente, ritenendo che, nel contesto descritto, potesse essere accolta la domanda formulata in via principale. Ha pertanto disposto, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., la rinnovazione della notificazione, assegnando un termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza e un ulteriore termine di 10 giorni dal perfezionamento della notifica per il deposito in atti della relativa prova.
La Corte ha infine rinviato il giudizio all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026, riservando ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese di lite. La pronuncia si inserisce nel solco della disciplina processuale che, in caso di notifica nulla, privilegia la rinnovazione rispetto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, garantendo l’effettività della tutela giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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