Domanda risarcitoria su emolumenti già oggetto di giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 132 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il principio del ne bis in idem, richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., impedisce al giudice di pronunciarsi una seconda volta sulla medesima controversia. Vi è identità di azione quando, pur mutando il titolo qualificato in senso risarcitorio, resta identico il bene della vita azionato. Ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè anche le questioni che, non dedotte, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione, salva la sopravvenienza di fatti nuovi. È pertanto inammissibile la domanda risarcitoria che riproponga gli emolumenti già riconosciuti con sentenza passata in giudicato per il medesimo periodo.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo della Guardia di Finanza, ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto a ottenere, a titolo di risarcimento del danno, le somme non corrisposte dall’Amministrazione per il periodo dal 13.04.2013 al 14.04.2014. La pretesa riguardava gli importi a titolo di Fondo Risorse Decentrate, già Fondo Unico Amministrazione, e a titolo di cartolarizzazione, quantificati in euro 5.974,09 lordi, oltre interessi e rivalutazione. L’istante ha chiesto inoltre euro 2.935,00 a titolo di rimborso IRPEF per l’anno 2013, che avrebbe percepito ove le retribuzioni fossero state corrisposte nell’anno di competenza.
Il ricorrente ha esposto che il TAR, con sentenza n. 254 del 2018 confermata in appello dal Consiglio di Stato, aveva già accertato l’illegittimità del diniego e del ritardo con cui l’Amministrazione non gli aveva consentito il transito nei ruoli civili per inidoneità. In questo giudizio ha quindi azionato, per lo stesso periodo, l’adeguamento del trattamento economico che avrebbe conseguito ove il transito fosse stato tempestivo, ma a titolo risarcitorio. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, eccependo l’inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto disatteso l’eccezione di tardività delle difese erariali. Il termine per la costituzione in giudizio nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 46, comma 1, cod. proc. amm., è ordinatorio: l’Amministrazione può svolgere le proprie difese anche in un momento successivo, purché nel rispetto dell’art. 73 cod. proc. amm.. Nel caso di specie tale rispetto è stato verificato, come confermato dalla giurisprudenza citata (Consiglio di Stato sez. VI n. 1058 del 2012; Ad. Plen. n. 5 del 2013).
Nel merito, il Collegio ha rilevato che con il ricorso deciso dalla sentenza n. 254 del 2018, passata in giudicato, il ricorrente aveva già chiesto l’accertamento del diritto a percepire tutte le somme non corrisposte dall’Amministrazione per il medesimo periodo. Con il ricorso in esame ha riproposto il pagamento degli stessi emolumenti e il rimborso IRPEF per l’anno 2013, qualificando la pretesa come risarcitoria.
Il Tribunale ha richiamato il principio del ne bis in idem, applicabile al processo amministrativo per il richiamo esterno dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., espressivo di esigenze comuni a ogni ordinamento processuale: prevenire l’inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati (Consiglio di Stato sez. III n. 9790 del 2022; TAR Valle d’Aosta n. 31 del 2023). Ha quindi ravvisato sostanziale coincidenza tra le azioni promosse nei due giudizi: muta solo il titolo, qualificato come risarcitorio, mentre resta identico il bene della vita azionato, cioè la spettanza degli emolumenti conseguibili nel periodo in questione ove il transito nei ruoli civili fosse stato tempestivo.
Il Collegio ha aggiunto che, anche a considerare l’azione risarcitoria in parte connotata da elementi di novità, essa poteva e doveva essere proposta nel primo giudizio. Ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., il giudicato fa stato nei limiti del titolo dell’azione e del bene della vita che ne forma oggetto e copre il dedotto e il deducibile, comprese le questioni che costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione, salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Consiglio di Stato sez. VI n. 2920 del 2005; sez. V n. 5627 del 2019). L’eccezione è stata quindi accolta e il ricorso dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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