Revoca contributi agricoli ex art. 60 Reg. UE 1306/2013 e insussistenza del fumus (TAR Abruzzo n. 49 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, la revoca di un contributo agricolo è assistita dal fumus boni iuris in senso favorevole all’Amministrazione allorché il provvedimento indichi la base giuridica del proprio operato e si fondi su un quadro istruttorio complesso, non limitato all’acritico recepimento delle risultanze investigative. Ai fini dell’applicazione dell’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, la creazione artificiale delle condizioni per l’ottenimento dell’aiuto è sufficiente a giustificare la revoca integrale, senza che rilevi l’estensione delle superfici irregolari, in quanto l’inattendibilità dei titoli presentati inficia l’intera domanda di sostegno. L’adozione del provvedimento di revoca non richiede la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto, ma esclusivamente l’avveramento dei presupposti normativi per la rimozione dell’atto, ossia l’indebita percezione del contributo.

Il Fatto

Una cooperativa operante nel settore agricolo impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo il provvedimento con cui il Dirigente del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest aveva disposto la revoca dei contributi alla stessa concessi, chiedendone la sospensione cautelare dell’efficacia. La ricorrente contestava la mancata indicazione della base giuridica del provvedimento, la necessità di un interesse pubblico attuale alla revoca, la contrarietà a un precedente provvedimento regionale, l’acritico recepimento del rapporto della Guardia di Finanza e la violazione del principio di proporzionalità. La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in una sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso, confutando puntualmente ciascun motivo addotto dalla cooperativa ricorrente. In primo luogo, il provvedimento di revoca è stato ritenuto adeguatamente motivato, avendo l’Amministrazione espressamente menzionato le disposizioni giuridiche poste a fondamento dell’atto, con specifico riferimento all’art. 60 del Reg. UE n. 1306/2013, in base al quale il beneficio è escluso quando il richiedente abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerlo.

Quanto alla dedotta necessità di un interesse pubblico attuale e concreto, il Tribunale ha chiarito che la revoca consegue alla sola verificazione dei presupposti normativi che la legittimano, consistenti nell’indebita percezione dei contributi, senza che occorra alcuna ulteriore valutazione sull’attualità dell’interesse pubblico. La decisione ha inoltre escluso la configurabilità di una contraddizione con un precedente provvedimento regionale, trattandosi di procedimenti diversi e basati su presupposti fattuali e normativi non sovrapponibili.

Con riguardo all’utilizzo delle risultanze investigative, il Collegio ha evidenziato che il rapporto della Guardia di Finanza poteva legittimamente costituire il fondamento del provvedimento di revoca, non essendo stato recepito in modo automatico o acritico, ma valutato nell’ambito di un più ampio quadro istruttorio. L’Amministrazione ha infatti considerato tali elementi unitamente ad altri dati acquisiti nel corso del procedimento, dimostrando un’istruttoria complessa e non meramente cartolare.

Infine, in merito alla lamentata violazione del principio di proporzionalità, il TAR ha ritenuto corretta la revoca integrale dei contributi, in quanto la condotta della cooperativa ha inciso direttamente sui presupposti sostanziali del diritto all’aiuto, creandone artificiosamente le condizioni. Il provvedimento impugnato ha espressamente precisato che le particelle oggetto di indagine avevano contribuito all’esito favorevole delle istruttorie regionali e che l’operatività dell’art. 60 prescinde dall’estensione delle superfici irregolari, poiché la falsità o l’inattendibilità dei titoli compromette l’intera domanda di sostegno presentata dal beneficiario. Sulla base di tali motivazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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