Legittima l’interdittiva antimafia fondata su cointeressenze familiari e delitti spia (TAR Calabria n. 812 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che fonda l’informazione antimafia ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011 non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi di tipo probabilistico, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere “più probabile che non” il rischio di condizionamento dell’attività imprenditoriale. Il rapporto di parentela e le cointeressenze economiche tra i soci e i loro stretti congiunti assumono rilievo sintomatico qualificato quando lasciano ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, tipica della struttura clanica. La valutazione prefettizia è autonoma rispetto al giudizio penale e può fondarsi anche su fatti oggetto di imputazioni non definitive o di sentenze di proscioglimento. L’interdittiva produce un’incapacità giuridica del destinatario a essere titolare di rapporti economici con la pubblica amministrazione, con conseguente revoca ex tunc dei contributi pubblici già concessi. Eventuali mutamenti societari sopravvenuti non inficiano la legittimità del provvedimento, potendo al più fondare un’istanza di revisione.
Il Fatto
La società ricorrente, a conduzione familiare, opera nel settore della ricezione turistica a Reggio Calabria. Aveva ottenuto dalla Regione Calabria un contributo per la ristrutturazione di un immobile da adibire a struttura ricettizia. Successivamente la Prefettura di Reggio Calabria ha emesso un’informazione interdittiva antimafia ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011, rilevando elementi indiziari di possibili infiltrazioni mafiose riconducibili a rapporti familiari e a vicende giudiziarie che avevano coinvolto l’amministratore unico e altri congiunti.
La società ha impugnato l’interdittiva davanti al TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria. In via cautelare l’istanza è stata rigettata, con conferma in appello dal Cons. Stato. Con successivo decreto dirigenziale la Regione ha revocato il contributo assentito, e la società ha proposto motivi aggiunti, deducendo l’errore nel richiamo normativo e la cessazione dei presupposti di fatto a seguito di una riorganizzazione societaria con mutamento dell’amministratore e della compagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale, connessi fra loro, e li ritiene infondati. Richiama la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. III, 5.9.2019, n. 6105) secondo cui il pericolo di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo e probabilistico, non richiedendo la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale, ma una prognosi di attendibile verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.
Il TAR ricorda che l’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 assume a fondamento dell’informazione anche gli “eventuali tentativi” di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte dell’impresa. Il diritto della prevenzione antimafia non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma scongiura una minaccia per la sicurezza pubblica. Il pericolo non può ridursi a un mero sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche, talune tipizzate dal legislatore (i delitti spia ex art. 84, comma 4), altre rimesse al prudente apprezzamento dell’autorità, ai sensi dell’art. 91, comma 6, desumibili anche da provvedimenti di condanna non definitiva unitamente a concreti elementi.
Il giudice amministrativo esercita un sindacato pieno sulla ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, per scongiurare il rischio di una “pena del sospetto”. La giurisprudenza ha elaborato un catalogo aperto di indici di infiltrazione, tra cui figurano i provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, i rapporti di parentela e i contatti o le frequentazioni. Il rapporto parentale rileva quando assume intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, secondo la sistematizzazione inaugurata da Cons. St., sez. III, 3.5.2016, n. 1743, e confermata dalla Corte cost. n. 57 del 2020.
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’interdittiva si fonda su un quadro indiziario articolato: il coinvolgimento dell’amministratore unico in un procedimento penale legato a vicende che avevano contribuito allo scioglimento di un comune; il coinvolgimento del padre degli amministratori, con imputazioni comprensive dell’art. 416-bis c.p.; le cointeressenze economiche tra i germani e il genitore in più società, nonché i rapporti con soggetti riconducibili a sodalizi malavitosi. Tali elementi disegnano un nucleo familiare coeso. Eventuali imprecisioni sui capi di imputazione non inficiano la pregnanza complessiva del quadro. La natura familiare della società accentua, anziché ridurre, il rischio di condizionamento.
Quanto ai motivi aggiunti, la Corte conferma in sede di plena cognitio le valutazioni cautelari: la revoca regionale è la diretta e obbligata conseguenza dell’interdittiva, che produce effetti inibitori su tutto lo spettro dei rapporti economici pubblicistici ex art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con efficacia ex tunc. L’erroneo richiamo all’art. 67 è irrilevante per la doverosità della revoca. Le sopravvenienze societarie non inficiano la legittimità del provvedimento, potendo al più fondare un’istanza di revisione. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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