Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e prova del passaggio in giudicato (TAR Toscana n. 1430 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. impone al ricorrente di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento e la prova del suo passaggio in giudicato. L’aggettivo “eventuale” contenuto nella norma si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato, di cui all’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., non alle decisioni del giudice ordinario. La prova del passaggio in giudicato costituisce pertanto condizione di ammissibilità del ricorso e la sua mancanza ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., salva la riproponibilità nel termine decennale di prescrizione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 248/2023 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 luglio 2023. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito depositando la documentazione comprovante il pagamento delle spese legali.

All’udienza camerale il Collegio ha segnalato al difensore, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., profili di inammissibilità derivanti dal mancato deposito dei documenti indicati nel foliario, tra cui la sentenza da ottemperare, le relate di notifica e il certificato di non impugnazione rilasciato dal Tribunale di Pisa. La causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112 cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Richiama poi l’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il ricorso deve essere depositato unitamente alla copia autentica del provvedimento e all’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

Il Tribunale chiarisce la portata dell’avverbio “eventuale”. Secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. VI, n. 6905 del 2011; TAR Milano, sez. III, n. 2231 del 2016, che a sua volta richiama TAR Campania, sez. IV, n. 729 del 2013 e Cons. Stato, sez. V, n. 5645 del 2015), esso riguarda esclusivamente i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato, contemplati dall’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm.. Per le decisioni del giudice ordinario, invece, la prova del passaggio in giudicato è onere del ricorrente e deve essere fornita unitamente al ricorso, così integrando una condizione di ammissibilità.

Nel caso concreto il Collegio rileva che non è stata depositata, né al momento del ricorso né successivamente, alcuna attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, né gli altri atti indicati nel foliario. La mancata attestazione del passaggio in giudicato, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 1760 del 2011; TAR Milano, sez. III, n. 2231 del 2016), impone la pronuncia di inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., salva la riproponibilità del ricorso nel termine decennale di prescrizione.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. La natura della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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