Ottemperanza per la Carta del Docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 68 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per un determinato anno scolastico costituisce titolo esecutivo idoneo per l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, essendo la stessa volta all’esecuzione di un giudicato avente ad oggetto un diritto pecuniario. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso è necessario che la sentenza sia stata notificata alla pubblica amministrazione presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni e che sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La mancata soddisfazione del credito accertato con sentenza passata in giudicato legittima l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, mentre la liquidazione dell’indennità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa in considerazione dell’entità contenuta del credito.

Il Fatto

Un docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente per l’anno scolastico 2023/2024 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di 500,00 euro annui tramite il predetto strumento.

Il Ministero, costituitosi in giudizio, ha riconosciuto di non aver ancora provveduto al pagamento dell’importo dovuto. Il ricorrente ha pertanto chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione era stata notificata al Ministero in data 20.5.2024 presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 7 d.m. n. 44/2011 ed era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Teramo del 9.5.2025. Il Collegio ha inoltre verificato la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo decorso, alla data della notifica del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata, in quanto il credito vantato, accertato con sentenza definitiva, non è stato soddisfatto. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di quarantacinque giorni, mettendo a disposizione del ricorrente le somme liquidate mediante la Carta Elettronica del Docente. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in via sostitutiva nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.

Il TAR ha invece escluso la liquidazione dell’indennità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., considerata l’entità contenuta del credito, come tale liquidabile sollecitamente, e la contestuale nomina del commissario ad acta in funzione acceleratoria. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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