Istruttoria cautelare e silenzio-assenso su permesso di costruire (TAR Abruzzo n. 44 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., richiedendo all’amministrazione una relazione sulla vicenda, ove necessaria ai fini della decisione. La dedotta formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire, ex art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, costituisce questione che, per la sua natura, richiede l’accertamento dei presupposti di fatto indicati dalla norma, primo fra tutti la completezza della domanda e il decorso del termine senza richieste istruttorie.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il diniego di permesso di costruire, avente ad oggetto l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche tramite ascensore esterno, deducendo anche l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di permesso in variante, per decorso del termine di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Chiedevano, pertanto, la sospensione dell’efficacia del diniego e la declaratoria dell’avvenuta formazione del titolo, oltre al risarcimento dei danni. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente all’esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto necessari incombenti istruttori a carico del Comune intimato, non costituito, disponendo l’esibizione di una sintetica relazione che ricostruisca la vicenda, con particolare riferimento alla dedotta formazione del silenzio-assenso sull’istanza oggetto del diniego impugnato. La scelta si fonda sulla natura stessa dell’istituto del silenzio-assenso, la cui applicazione postula la verifica della sussistenza dei presupposti normativi, non potendosi prescindere dall’acquisizione degli atti e delle risultanze del procedimento. L’ordinanza, sospesa ogni pronuncia cautelare, ha assegnato al Comune il termine di venti giorni per provvedere agli adempimenti istruttori, dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Nell’economia del giudizio cautelare, l’acquisizione degli elementi istruttori è funzionale alla valutazione dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, in particolare per verificare la sussistenza delle condizioni per la formazione del titolo per silentium e, conseguentemente, la fondatezza della domanda di sospensione del diniego.
Il Collegio ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Nota della Redazione
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