Manufatto su platea non è pertinenza: serve il permesso di costruire (Cons. Stato n. 2134 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il manufatto realizzato con struttura metallica retrattile, coperto da telone plastificato e poggiante su platea in cemento stabilmente infissa al suolo, integrato da impianto elettrico e destinato a deposito funzionale all’attività d’impresa, costituisce intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, non essendo riconducibile alle opere temporanee né alle pertinenze. La natura pertinenziale in materia edilizia richiede un nesso funzionale e strumentale con la cosa principale e una dimensione ridotta e modesta, tale da escludere un autonomo valore di mercato e un incremento del carico urbanistico. L’ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non deve individuare l’area di sedime da acquisire, restando tale indicazione demandata all’atto che accerta l’inottemperanza. La mancata deliberazione consiliare sulla conservazione dell’opera non incide sulla legittimità dell’ordine di ripristino, costituendo ipotesi residuale ed eccezionale.
Il Fatto
I proprietari di un’area in zona agricola – sottozona E2 – realizzavano, in prossimità di un fabbricato assentito con permesso di costruire per attività artigianale-commerciale, un capannone con struttura metallica retrattile, coperto da telone plastificato e poggiante su una platea in cemento, adibito a deposito di bancali e imballaggi.
Il Comune ordinava la demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, rilevando l’assenza del titolo abilitativo e il contrasto con l’art. 20 delle N.T.A., che non ammette tali interventi in zona agricola. All’inottemperanza seguiva la diffida con avvertenza di rimozione d’ufficio e acquisizione gratuita dell’area di sedime. Il TAR Veneto respingeva ricorso principale e motivi aggiunti; i soccombenti proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi, rilevando anzitutto che le censure ripropongono le doglianze già esaminate e disattese in primo grado, senza apporti nuovi. Il primo motivo è infondato: il condono edilizio invocato ha legittimato solo il locale magazzino adiacente, senza modificare la destinazione urbanistica dell’area né attrarre il capannone.
Quanto alla qualificazione, l’art. 3, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 riconduce a nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere usati come ambienti di lavoro o depositi, salvo quelli destinati a esigenze meramente temporanee. Nella specie il capannone ha finalità non temporanee: struttura metallica fissata al suolo, platea in cemento, impianto elettrico. Le dimensioni rilevate – capannone di m. 15,20 x 19,90 e alto 5,44 m., platea di m. 59,60 x 40,10 – e gli elementi strutturali ne fanno un corpo di fabbrica autonomo.
Il quinto motivo è respinto sulla scorta di una nozione restrittiva di bene pertinenziale, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 8785 del 2022: la pertinenza edilizia richiede nesso funzionale durevole, dimensione modesta, assenza di autonomo valore di mercato e nessun aumento del carico urbanistico. Le opere difettano di tutti i requisiti: consistenza non trascurabile, destinazione a deposito con autonomia funzionale, incremento delle superfici utili e alterazione dell’assetto del territorio.
Il terzo motivo è disatteso: l’art. 31 delinea due fasi distinte, la prima ripristinatoria fondata sul solo accertamento dell’abuso, la seconda ablatoria ex art. 31, comma 3. L’indicazione dell’area di sedime può intervenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 7428 del 2025. Quanto all’art. 31, comma 5, la deliberazione consiliare sulla conservazione è ipotesi residuale: l’interesse pubblico prevalente resta la rimozione dell’abuso. Respinto il quarto motivo, la diffida non è affetta da illegittimità derivata. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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