Autorizzazione sanitaria e fabbisogno: criterio temporale per la compatibilità programmatoria (TAR Abruzzo n. 23 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità programmatoria, ai sensi dell’art. 3, comma 5, l.r. Abruzzo n. 32/2007, deve essere rilasciato sulla base del fabbisogno assistenziale vigente all’epoca della presentazione dell’istanza di autorizzazione. Il criterio sussidiario di valutazione su base aziendale, introdotto da una successiva delibera di giunta regionale, può trovare applicazione solo per le istanze presentate dopo la pubblicazione di tale delibera, a tutela dell’affidamento degli operatori. Ne consegue che, per le istanze precedenti, il parere negativo fondato sul fabbisogno distrettuale approvato alla data della domanda non è illegittimo.

Il Fatto

Una società operante nel settore sanitario presentava al Comune di Scoppito, in data 30 marzo 2023, un’istanza per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un centro di diagnostica per immagini e di un ambulatorio di riabilitazione FKT. L’istanza era stata inoltrata ai sensi dell’art. 3 della l.r. Abruzzo n. 32/2007, che richiede il previo parere di compatibilità programmatoria da parte della Regione.

A seguito del silenzio serbato dagli enti competenti e delle successive note regionali di diniego, la società proponeva ricorso avanti al TAR Abruzzo, deducendo l’illegittimità del parere negativo. Con motivi aggiunti, impugnava anche la determinazione dirigenziale del 31 ottobre 2025 che, accogliendo parzialmente l’istanza, rilasciava il parere per il solo ambulatorio di diagnostica per immagini, negandolo per la riabilitazione FKT. La società chiedeva altresì una misura cautelare, sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere valutata sulla base dei fabbisogni residui di cui all’Allegato 1 della d.G.R. n. 386 del 26 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del requisito del fumus boni iuris, escludendo che la pretesa della ricorrente potesse trovare accoglimento in sede incidentale. Il Collegio ha osservato che la Regione Abruzzo, nel rilasciare il parere negativo, aveva correttamente applicato il criterio di valutazione basato sul fabbisogno distrettuale, approvato con la d.G.R. n. 110 del 3 marzo 2023, in quanto tale criterio era quello vigente alla data di presentazione dell’istanza (30 marzo 2023).

La tesi della società ricorrente, secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio sussidiario su base aziendale introdotto dalla successiva d.G.R. n. 386 del 26 giugno 2025, è stata disattesa. Il Tribunale ha chiarito che l’applicazione del nuovo criterio è stata espressamente prevista — al fine di tutelare l’affidamento degli operatori del settore — esclusivamente per le istanze di autorizzazione ricevute in data successiva alla pubblicazione sul BURAT della citata delibera. La scelta del legislatore regionale di limitare nel tempo l’applicazione del nuovo criterio risponde alla necessità di garantire la certezza delle valutazioni già in corso e di non alterare l’ordine di priorità tra le domande pendenti.

Secondo il Collegio, il parere negativo di compatibilità programmatoria risulta quindi coerente con il quadro normativo e programmatorio applicabile ratione temporis alla domanda presentata nel 2023. L’istanza di autorizzazione per l’apertura di un ambulatorio di riabilitazione nel Comune di Scoppito non poteva, pertanto, essere valutata sulla scorta dei fabbisogni residui e disponibili di cui all’Allegato 1 della d.G.R. n. 386/2025, trattandosi di criterio non applicabile alle istanze pregresse.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha compensato le spese di lite della fase tra la parte ricorrente e le resistenti costituite, in ragione dell’assenza di difese in senso sostanziale da parte della Regione e della estraneità dell’ASL al procedimento per il rilascio del parere di compatibilità programmatoria, oggetto della domanda cautelare. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti del Comune di Scoppito, rimasto non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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