Terzo sopralluogo post-sisma non dovuto se la perizia di parte è già stata valutata (TAR Abruzzo n. 12 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il fumus boni iuris in relazione al diniego di un terzo sopralluogo su un immobile danneggiato dal sisma, quando l’Amministrazione competente per la ricostruzione dimostri di aver già effettuato due accessi e di aver acquisito e compiutamente valutato la perizia tecnica di parte prodotta a sostegno della richiesta. In tal caso, il giudizio tecnico espresso dall’Ufficio speciale circa la non necessità di una nuova rivalutazione del danno non può ritenersi illogico né contraddittorio rispetto al verbale del precedente sopralluogo, giacché l’esame della perizia integra proprio l’approfondimento ivi menzionato. La circostanza che l’esito della valutazione non sia favorevole al richiedente non rende di per sé illegittimo il provvedimento di diniego, che rappresenta l’esito di un’attività istruttoria già compiuta.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un edificio sito nel comune di Montereale, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, aveva ottenuto l’espletamento di due sopralluoghi sul proprio immobile da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo. L’ultimo di questi accessi risaliva al 2 dicembre 2024. In data 24 aprile 2025, la parte aveva depositato una perizia tecnica di parte, finalizzata a sollecitare un nuovo accesso all’immobile per una rivalutazione del danno. L’Amministrazione, con nota del 16 settembre 2025, aveva negato il richiesto terzo sopralluogo, ritenendo la perizia non idonea a imporre una rivisitazione delle conclusioni già raggiunte. Avverso tale diniego, la ricorrente aveva proposto ricorso, chiedendo altresì la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei canoni propri della fase incidentale, incentrati sulla delibazione sommaria del fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato come l’Amministrazione avesse già effettuato due sopralluoghi sull’immobile interessato, l’ultimo dei quali in data 2 dicembre 2024, a seguito del quale era stato redatto il relativo verbale.
Con specifico riferimento alla richiesta di un terzo accesso, il Tribunale ha osservato che il diniego impugnato dava atto che la perizia tecnica di parte, depositata il 24 aprile 2025, era stata acquisita dall’USR in data 2 maggio 2025. Tale elaborato, secondo quanto ricostruito dal giudice, era stato compiutamente valutato dall’Ufficio, che aveva espresso un giudizio tecnico motivato circa la non necessità di rivalutare il danno rispetto a quanto già rilevato nel precedente accesso.
La valutazione compiuta dall’Amministrazione non è apparsa al Collegio né illogica né in contraddizione con le risultanze del verbale del 2 dicembre 2024. Sul punto, il TAR ha valorizzato il fatto che l’esame della perizia di parte avesse concretizzato proprio quell’approfondimento menzionato nel verbale del precedente sopralluogo, elemento che dimostrava la completezza dell’istruttoria e la correttezza del percorso logico seguito dall’Ufficio.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris, respingendo la domanda cautelare. Le spese della fase sono state compensate, in ragione della natura della controversia e del suo oggetto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.