Permuta di aree a parità di superficie e insussistenza del fumus in sede cautelare (TAR Abruzzo n. 3 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di una delibera comunale di ridistribuzione di lotti all’interno di un piano di lottizzazione deve essere respinta quando manchi il fumus boni iuris. In particolare, la permuta di aree tra privato e Comune non integra un incremento del carico urbanistico o delle superfici edificabili se le particelle cedute e ricevute hanno identica estensione. L’onere di dimostrare l’esistenza di servitù o sottoservizi gravanti sull’area oggetto di modifica grava sulla parte ricorrente, che deve fornirne prova documentale idonea. La scadenza della convenzione di lottizzazione incide sull’efficacia del regime urbanistico, ma non sugli effetti obbligatori che la convenzione stessa continua a produrre tra le parti.
Il Fatto
Il Condominio “Acquaviva” ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 29/08/2025, con cui l’ente ha disposto la ridistribuzione di lotti all’interno del PDL zona C1 – Via Amendola, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lettera m, punto 2, della legge regionale n. 58/2023. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento, deducendo che l’area oggetto di modifica urbanistica, identificata come verde pubblico attrezzato, sarebbe gravata da servitù di passaggio di condotte fognarie e sottoservizi di sua pertinenza.
Il Comune di Giulianova si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, mentre la società controinteressata Progetto Casa S.r.l. non ha svolto attività processuale. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente accolto l’istanza di notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., a tutela del controinteressato non nominativamente individuato, disponendo la pubblicazione integrale degli atti sul sito web dell’ente e sull’Albo Pretorio.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus di fondatezza del gravame sulla base di quattro ragioni. In primo luogo, dalla documentazione depositata dall’ente è emerso che le particelle da cedere al Comune hanno superficie complessiva di mq 137, pari a quella della particella che il Comune cederebbe in permuta al privato: la permuta compensa quindi superfici di identica estensione, senza determinare aumenti di superfici edificabili o incrementi del carico urbanistico.
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che nessuna prova documentale è stata prodotta dal Condominio ricorrente a dimostrazione dell’esistenza, sull’area oggetto di modifica, di servitù relative a condotte fognarie o sottoservizi di sua pertinenza, onere che pur incombeva sulla parte che ne ha dedotto l’esistenza.
In terzo luogo, la deliberazione impugnata è risultata condizionata al parere positivo della Soprintendenza, ex art. 16 della legge n. 1150/1942, senza il quale non potranno essere rilasciati titoli edilizi efficaci: ciò priva di attualità il pregiudizio lamentato.
Da ultimo, il TAR ha chiarito che la scadenza della convenzione di lottizzazione riguarda l’efficacia del regime urbanistico introdotto dalla convenzione, ma non anche gli effetti obbligatori che la stessa convenzione continua a produrre tra le parti, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 8327. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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