Ottemperanza del giudicato sul mancato pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 2722 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione deve essere garantita dall’amministrazione scolastica. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accoglie la domanda e condanna l’amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La natura seriale della controversia incide sulla quantificazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che, disapplicata la normativa limitativa, accertava il diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero a consentirne il godimento. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Senza che alcun adempimento fosse intervenuto, la ricorrente agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza al giudicato, deducendo il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso, senza che l’amministrazione avesse dato esecuzione al titolo. La ritualità della notifica del ricorso in ottemperanza ha completato il quadro per l’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, fissando il termine di sessanta giorni per l’esecuzione, su richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di esecuzione, il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La quantificazione ha tenuto conto del carattere seriale della controversia, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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