Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (TAR Abruzzo n. 237 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, annulla in autotutela il provvedimento impugnato, eliminando ogni lesione dell’interesse legittimo azionato. L’annullamento sopravvenuto dell’atto lesivo determina il definitivo venire meno della res controversa e comporta l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite quando ricorrono giusti motivi legati alle sopravvenienze.
Il Fatto
Un militare ha impugnato la determinazione con cui l’Amministrazione della Difesa lo ha collocato in aspettativa per un periodo di 562 giorni, dal 25 ottobre 2017 al 9 maggio 2019, ai sensi dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010. Il provvedimento era stato adottato in esecuzione di un precedente giudicato, ma il ricorrente ne ha comunque chiesto l’annullamento deducendone l’illegittimità. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha emanato un nuovo decreto di annullamento del provvedimento impugnato. Tale determinazione è stata assunta in esecuzione della sentenza n. 69/2020 del medesimo TAR Abruzzo – Pescara, con la quale era già stata accertata l’illegittimità dell’originario provvedimento di aspettativa. Il conseguente venir meno dell’atto lesivo ha fatto cessare la materia del contendere, poiché l’interesse sostanziale del ricorrente è risultato integralmente soddisfatto dall’intervento dell’Amministrazione.
Il Collegio ha quindi applicato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengono elementi idonei a far venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti. La pronuncia prescinde dall’esame nel merito delle censure proposte, in quanto l’oggetto della controversia è venuto meno per effetto dell’autotutela esercitata dall’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ravvisato giusti motivi per la compensazione integrale, in ragione delle sopravvenienze che hanno determinato la definizione del giudizio e dell’atteggiamento collaborativo tenuto dall’Amministrazione nell’adeguarsi alle precedenti statuizioni giurisdizionali.
Nota della Redazione
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