Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta approvazione della revisione della pianta organica delle farmacie (TAR Abruzzo n. 136 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione comunale, del provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, successiva alla proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di avvio del relativo procedimento, determina la cessazione della materia del contendere. Tale evenienza ricorre quando l’atto sollecitato venga emanato dopo l’instaurazione del giudizio, venendo meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia di merito. La circostanza che il provvedimento sia stato adottato successivamente alla presentazione del ricorso, ma in un procedimento iniziato in epoca precedente, integra una giusta ragione per la compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di farmacia, agiva davanti al TAR per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Chieti in ordine all’istanza – diffidata e successivamente sollecitata – avente ad oggetto l’avvio di un procedimento volto alla revisione e all’aggiornamento della pianta organica delle farmacie comunali. L’interessato domandava, altresì, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, con richiesta subordinata di nomina di un commissario ad acta, ai sensi degli artt. 31 e 117, terzo comma, cod. proc. amm. Nel giudizio si costituivano il Comune di Chieti e la Regione Abruzzo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, medio tempore, il Comune di Chieti aveva approvato, con delibera del 23 gennaio 2026, la revisione della pianta organica delle farmacie, ossia l’atto alla cui adozione era finalizzata l’istanza rimasta inevasa. Tale sopravvenienza ha integrato la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia di merito sulla domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la delibera costituiva l’esito del procedimento sollecitato e che nessun ulteriore utilità poteva derivare al ricorrente dalla decisione.
Quanto alle spese, la circostanza che il provvedimento fosse stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma in un procedimento avviato prima, è stata ritenuta idonea a fondare la compensazione, in virtù del principio di causalità della lite.
Nota della Redazione
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