Porto d’armi per difesa personale e condanne penali non connesse all’uso delle armi (TAR Abruzzo n. 129 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi per difesa personale, l’apprezzamento discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza involge il giudizio di affidabilità del soggetto, fondato su una valutazione tecnica di tipo probabilistico circa il pericolo di abuso delle armi, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del giudizio penale ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Il rinnovo della licenza presuppone il mantenimento di una condotta di vita irreprensibile, sicché anche condanne penali per fattispecie eterogenee e non connesse all’uso delle armi possono legittimamente fondare il diniego. I precedenti rinnovi non creano alcun diritto quesito, potendo l’Amministrazione rivalutare la situazione complessiva del richiedente secondo un criterio di attualità, anche sulla base di fatti sopravvenuti alla precedente valutazione. Il dimostrato bisogno non è desumibile dalla mera appartenenza a una categoria professionale o dallo svolgimento di una determinata attività economica.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, già rilasciata nel 2017 e giunta a scadenza nel luglio 2020. Il diniego si fondava sulla nota della Questura che aveva segnalato la non permanenza dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., in ragione di tre condanne penali intervenute tra il 2015 e il 2019. Il ricorrente lamentava la carenza di motivazione e l’insussistenza dei presupposti per il diniego, evidenziando che i precedenti penali non erano connessi all’uso delle armi e che l’autorizzazione era necessaria per l’attività lavorativa svolta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato l’istanza di riunione con il giudizio concernente la nota della Questura, reputando ciò non necessario per ragioni di economia processuale. Nel merito, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la valutazione sull’affidabilità del soggetto che aspira al porto d’armi si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede il livello di certezza dell’accertamento penale ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza circa il pericolo, anche generico, di abuso delle armi.
La Corte ha quindi escluso che rilevi la circostanza che le fattispecie oggetto delle condanne — rispettivamente riconducibili all’art. 7 d.lgs. n. 4/2012, all’art. 5, lett. c), legge n. 283/1962 e all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 — non involgessero l’uso delle armi. Ciò che rileva, infatti, è che tali precedenti minino in radice il quadro di irreprensibilità e rispetto della legge richiesto dall’ordinamento, rendendo lecito il dubbio circa un possibile abuso dell’arma detenuta.
Il Collegio ha precisato che la rigorosità del giudizio amministrativo discende dalla natura derogatoria delle autorizzazioni di polizia rispetto al generale divieto di portare armi. Quanto ai precedenti rinnovi, la Corte ha affermato che l’Amministrazione è tenuta a rivalutare annualmente la situazione del richiedente senza vincolo alcuno derivante dalle precedenti valutazioni, potendo denegare il rinnovo anche in base a un mutato apprezzamento. Nel caso di specie, l’ultima condanna — divenuta irrevocabile nel novembre 2019 — si collocava nel periodo di vigenza dell’ultimo rinnovo, configurandosi come fatto sopravvenuto.
Quanto all’allegata necessità dell’arma per l’attività commerciale, il TAR ha richiamato il principio per cui il dimostrato bisogno non è desumibile dalla mera appartenenza a una categoria professionale, essendo necessaria una circostanziata allegazione del rischio per la propria incolumità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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