Il muro di contenimento non è pertinenza e richiede il permesso di costruire (TAR Abruzzo n. 125 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il muro di contenimento non ha natura pertinenziale e si distingue dalla semplice recinzione, la cui funzione è la mera delimitazione della proprietà. Quando, per struttura, dimensioni ed estensione dell’area interessata, il muro sia idoneo a modificare l’assetto urbanistico del territorio, l’intervento rientra tra le nuove costruzioni subordinate a permesso di costruire. Ne consegue che il rilascio del permesso in sanatoria presuppone la conformità urbanistica dell’opera, la cui realizzazione in zona in cui le nuove costruzioni non sono ammesse determina il legittimo diniego. Tale verifica di conformità non può essere superata invocando finalità di riqualificazione o “storicizzazione” quando l’immobile, di epoca recente, sia privo dei caratteri storici previsti dalla disciplina urbanistica.

Il Fatto

Il ricorrente eseguiva, in assenza di titolo abilitativo, lavori su un fabbricato: lo sbancamento di terreno con la realizzazione di un muro di contenimento, modifiche prospettiche con nuove aperture, una balconata con scalinata e un nuovo solaio. Presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria, il Comune notificava il diniego definitivo. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la riconducibilità delle opere a un intervento di riqualificazione e “storicizzazione” del fabbricato, ai sensi della disciplina del Piano di Recupero del Centro Storico, lamentando difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio preliminarmente ricorda che il muro di contenimento, quando per struttura ed estensione sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, non è riconducibile alla categoria delle pertinenze e configura un intervento di nuova costruzione. Nel caso di specie, le dimensioni dell’opera — dieci metri di lunghezza e quattro di altezza — integrano un’alterazione della conformazione dei luoghi che non può prescindere dal previo rilascio del permesso di costruire.

La valutazione di conformità urbanistica, condizione essenziale per la sanatoria, risulta negativa. Tale accertamento negativo si fonda sul contrasto con la disciplina delle “Tipologie di intervento ammesse” per la zona, che non contempla le nuove costruzioni. Illegittima si rivela, parimenti, la realizzazione delle nuove aperture, posto che per l’immobile in zona A1 è consentito solo il ripristino delle aperture originarie, dovendo quelle nuove mantenersi in asse con i piani superiori.

La Corte rileva, inoltre, la mancanza del deposito della pratica antisismica regionale, indispensabile per interventi che abbiano interessato murature portanti e solai. Quanto alla dedotta pertinenza delle previsioni del Piano di Recupero, il Collegio osserva che l’immobile abusato, realizzato negli anni ’50 e collocato nel nucleo antico del centro storico, è privo delle caratteristiche storiche a cui conformarsi, con conseguente radicale inconfigurabilità dell’intervento di “storicizzazione”. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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