Omesso preavviso di rigetto e illegittimità del diniego di parità scolastica (TAR Abruzzo n. 126 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l’illegittimità del provvedimento adottato all’esito di un procedimento connotato dall’esercizio di potere discrezionale. In tal caso, l’omissione della garanzia partecipativa non è suscettibile di sanatoria processuale, diversamente da quanto previsto per la sola mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’annullamento per vizi formali o procedimentali non comporta di per sé l’accoglimento della domanda risarcitoria, atteso che non reca alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita. La domanda di risarcimento del danno deve essere comunque respinta quando sia formulata in termini generici e non sia stata accertata la fondatezza della pretesa sostanziale.
Il Fatto
L’istituto ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2021/2022, relativa a diversi indirizzi di istruzione secondaria. Il diniego si fondava sulle risultanze di una visita ispettiva che aveva evidenziato numerose carenze documentali e criticità concernenti la sicurezza e l’adeguamento sismico dei locali, nonché lacune nella progettazione didattica e nell’offerta formativa.
Avverso tale diniego la società ricorrente deduceva cinque motivi di illegittimità, tra cui la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il provvedimento era inoltre gravato per il risarcimento del danno, quantificato in misura non inferiore a un milione di euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso sul rilievo dell’assorbente terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha osservato che, quando venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, l’omissione del preavviso di rigetto determina l’illegittimità del provvedimento adottato in spregio alle garanzie partecipative del privato istante. L’attuale formulazione della norma, nel testo applicabile ratione temporis per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2020, esclude per il modello procedimentale discrezionale il meccanismo di sanatoria processuale espressamente previsto solo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il giudice ha precisato che, non avendo le Amministrazioni costituite svolto difese di merito, non era stata dedotta la concreta e sostanziale non modificabilità dell’atto gravato. Il provvedimento impugnato riguarda, in molte delle sue parti, irregolarità o incongruenze che presentano carattere marginale o dubitativo, accanto ad altre dalla maggiore serietà, attinenti alla sicurezza, alla staticità e all’igiene. L’instaurazione di un corretto dialogo procedimentale, improntato a trasparenza e buona fede, avrebbe consentito alla parte ricorrente di rappresentare la propria posizione e di intervenire sui profili contestati, con possibile effetto deflattivo del contenzioso.
La fondatezza del vizio procedimentale ha assorbito le restanti censure, conducendo all’annullamento dell’atto impugnato, con onere per l’Amministrazione di rideterminarsi.
La domanda risarcitoria è stata invece respinta: essa risultava generica nella formulazione e non supportata dall’accertamento della fondatezza della pretesa al bene della vita. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’annullamento per vizi formali o procedimentali non reca di per sé alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita e non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’assenza di certezze circa la fondatezza della pretesa sostanziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.