Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 217 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, assume funzioni il commissario ad acta nominato sin d’ora, che provvede all’esecuzione anche mediante variazioni di bilancio e ogni altro atto necessario. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è rigettata quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, reputandosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione degli atti propedeutici per assicurarne il godimento mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre rivalutazione e interessi legali.
La sentenza, notificata, è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 12 novembre 2024. La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del giudicato e agisce per il pagamento delle somme liquidate, chiedendo l’assegnazione di un termine e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la pubblica amministrazione non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche mediante un funzionario delegato.
È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è stata condannata al relativo pagamento, liquidato in € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Nota della Redazione
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