Inottemperanza della Regione a sentenza risarcitoria: azione esecutiva, termini e regime del credito commisurato al valore (TAR Basilicata n. 237 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’azione è ammissibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che l’Amministrazione abbia provveduto, e sia prodotta la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, che non assolva all’onere di provare l’avvenuto pagamento, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle somme dovute. Per le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, qualificate come debiti di valore, la liquidazione segue il criterio per cui, dal danno al primo anno, spettano solo gli interessi legali; successivamente, gli interessi sulla sorte capitale comprensiva della rivalutazione monetaria maturata; dopo la pubblicazione della sentenza, il credito si trasforma in debito di valuta, sul quale maturano esclusivamente interessi legali fino al soddisfo.
Il Fatto
A seguito dei danni riportati dalla propria autovettura per l’attraversamento di un cinghiale, il ricorrente aveva agito in risarcimento dinanzi al Giudice di Pace, che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di una somma in suo favore e delle competenze professionali in favore dell’avvocato, dichiaratosi antistatario. La sentenza, notificata alla Regione in data 13.12.2023, non era stata adempiuta. Decorso inutilmente il termine di legge, i creditori proponevano ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. L’azione è stata ritenuta tempestiva, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, e correttamente proposta, in quanto i ricorrenti hanno depositato la certificazione del passaggio in giudicato richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la Regione, non costituendosi, non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento, totale o parziale, dell’obbligazione. Sul punto, la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite n. 12533 del 2001 pone l’onere della prova dell’estinzione dell’obbligo in capo al debitore. Ne è derivata la fondatezza del ricorso, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme indicate nel titolo.
Quanto alla natura del credito, il TAR ha applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, qualificando l’obbligazione risarcitoria come debito di valore. Per il periodo compreso tra il sinistro e il primo anno, ha disposto l’applicazione dei soli interessi legali; per il periodo successivo, ha riconosciuto gli interessi legali sulla sorte capitale comprensiva della rivalutazione monetaria. Dalla pubblicazione della sentenza di condanna, il credito si è trasformato in debito di valuta, con la conseguente spettanza dei soli interessi legali fino al saldo.
Il Collegio ha inoltre provveduto alla liquidazione delle competenze professionali in favore dell’avvocato antistatario, determinando il compenso sulla base del D.M. n. 55/2014 e disponendo l’aggiunta degli accessori secondo legge, inclusi il rimborso forfettario, la CPA e l’IVA, con la precisazione che questi ultimi vanno calcolati anche sugli interessi spettanti. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Potenza, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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