Illegittimo il requisito del “valido titolo” per il riscatto di alloggi ECS (TAR Lazio n. 14500 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per eccesso di potere sotto i profili della irragionevolezza e della contraddittorietà, la disposizione regolamentare che, nell’ambito di una procedura di alienazione di alloggi di edilizia economico-sociale, subordini l’accesso al riscatto alla dimostrazione del possesso di un “valido titolo” di occupazione, allorché l’originario titolo sia stato travolto da una declaratoria di nullità delle convenzioni da cui traeva origine. Le previsioni regolamentari di carattere generale e programmatico, che fissano criteri per la futura determinazione del corrispettivo, non sono autonomamente lesive e la loro impugnazione è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto, potendo le relative censure essere fatte valere solo avverso gli atti applicativi.
Il Fatto
Gli occupanti di alloggi di edilizia economico-sociale, realizzati dalla cessata Cooperativa “Giovanni Conti” su aree del Comune di Tivoli, impugnavano la delibera consiliare n. 17/2024 e il relativo Regolamento di assegnazione, che disciplinavano il diritto di riscatto degli immobili. La complessa vicenda traeva origine dalla declaratoria di nullità delle convenzioni stipulate tra il Comune e la Cooperativa, pronunciata per l’esistenza di vincoli di uso civico, che aveva travolto l’intera sequenza negoziale. I ricorrenti contestavano, in particolare, la clausola che richiedeva un “valido titolo” per l’accesso alla procedura, i criteri di determinazione del prezzo di riscatto basati sui valori OMI, il recupero delle somme versate dal Comune a seguito di transazioni e la maggiorazione del prezzo per canoni non corrisposti. Successivamente, venivano impugnati con motivi aggiunti anche gli atti applicativi delle previsioni regolamentari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ravvisando l’uniformità delle posizioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti con riferimento alle clausole impugnate. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura avverso l’art. 2 del Regolamento, nella parte in cui richiede la dimostrazione di un “valido titolo” di occupazione. La clausola è stata giudicata irragionevole e contraddittoria, poiché gli occupanti versano nell’oggettiva impossibilità di esibire un titolo valido, essendo stati gli atti originari travolti dalla nullità. Il Collegio ha precisato che la modalità applicativa prescelta dall’Amministrazione, che non avrebbe richiesto un titolo formale, non vale a escludere l’illegittimità della disposizione, il cui tenore letterale continua a richiedere un requisito inesigibile.
Quanto agli altri motivi, concernenti i criteri di determinazione del prezzo, il recupero delle somme versate per la definizione del contenzioso e la maggiorazione per canoni non corrisposti, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di interesse attuale e concreto. Tali previsioni, aventi contenuto generale e programmatico, non sono in grado di produrre una lesione immediata, essendo necessario attendere l’adozione dei provvedimenti applicativi di determinazione del singolo corrispettivo. Solo in quella sede potranno rilevare le peculiarità delle singole posizioni, quali le spese manutentive sostenute, gli importi versati alla Cooperativa e l’eventuale prescrizione dei canoni, che opera ope legis senza necessità di specifica previsione regolamentare.
L’inammissibilità delle censure avverso gli atti presupposti ha comportato il rigetto delle corrispondenti doglianze di invalidità derivata riproposte con i motivi aggiunti, limitandosi questi ultimi a reiterare le medesime contestazioni nei confronti di atti meramente attuativi. Il Tribunale ha infine rimarcato che, nella fase attuativa, l’Amministrazione sarà tenuta ad applicare i criteri generali in modo coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza che ciò possa tradursi in esiti economicamente ingiustificati. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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