Decadenza autorizzazione per effetto dell’interdittiva antimafia: natura vincolata dell’atto e conseguenze (TAR Basilicata n. 36 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la decadenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, disposta ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ha natura di atto vincolato e costituisce conseguenza automatica e meramente consequenziale dell’interdittiva antimafia emanata nei confronti della società cedente il ramo d’azienda. La sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado che ha annullato l’interdittiva, disposta in sede di appello, comporta la reviviscenza degli effetti del provvedimento interdittivo e legittima l’Amministrazione a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione. Ne deriva che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la misura interdittiva non può essere riesaminata in modo autonomo in sede di impugnazione dell’atto consequenziale, dovendo essa seguire le sorti del provvedimento presupposto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Tecnico di un Comune aveva disposto, ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, la decadenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti. Il provvedimento impugnato era stato adottato dopo che, con contratto di cessione di ramo d’azienda, la società cedente aveva trasferito alla ricorrente la titolarità di numerosi impianti, tra cui quello oggetto del gravame. La questione giungeva dinanzi al TAR Basilicata, che era chiamato a valutare la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha evidenziato che il trasferimento del distributore di carburanti era avvenuto dopo l’emanazione dell’interdittiva antimafia nei confronti della società cedente, con la conseguenza che l’operazione societaria non poteva eludere gli effetti del provvedimento interdittivo.
La Corte ha poi rilevato che, sebbene l’interdittiva fosse stata annullata dal TAR Milano, il Consiglio di Stato ne aveva sospeso l’efficacia della sentenza di primo grado. Tale sospensione ha determinato la reviviscenza degli effetti dell’interdittiva, rendendo legittima l’adozione dell’atto consequenziale. Sul punto, il Tribunale ha sottolineato la natura vincolata della decadenza, che non lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione una volta accertata la persistenza del presupposto interdittivo.
Ulteriori elementi di valutazione negativa sono stati tratti dal contesto dell’operazione societaria: la cessione di 77 impianti per un corrispettivo complessivo modesto, la modifica dell’oggetto sociale della ricorrente intervenuta poco prima dell’acquisto e la cessione limitata al solo distributore, con esclusione degli altri beni aziendali, hanno indotto il Tribunale a ritenere insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate, ricorrendo giusti motivi.
Nota della Redazione
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