Termine decadenziale per l’accettazione del contributo e natura perentoria (TAR Abruzzo n. 229 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di venti giorni previsto dalla lex specialis per la trasmissione della dichiarazione di accettazione del contributo, espressamente sancito a pena di decadenza, ha natura perentoria e il suo dies a quo coincide con la data di ricezione, a mezzo PEC, della comunicazione individuale di ammissione al finanziamento, non con la pubblicazione della graduatoria. All’inutile decorso del termine consegue automaticamente l’effetto decadenziale del beneficio acquisito in via provvisoria. Il disservizio della linea di telecomunicazione, sopravvenuto dopo la ricezione della comunicazione e non preclusivo dell’invio da altro indirizzo PEC, non integra causa di forza maggiore e il tardivo adempimento resta imputabile a negligenza del beneficiario, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di parità di trattamento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio commerciale situato nella zona storica della città, presentava domanda di ammissione al finanziamento previsto dal bando regionale per il rientro delle attività produttive nei centri storici, Linea di intervento A, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 6 aprile 2017. Con nota dipartimentale del 5 dicembre 2017 le veniva comunicata l’ammissione al contributo, per un importo di euro 27.000,00, subordinata alla trasmissione, a pena di decadenza ed entro venti giorni dal ricevimento, della dichiarazione di accettazione e della copia autentica del titolo comprovante la disponibilità dell’immobile.

La dichiarazione veniva inoltrata il 2 gennaio 2018. La Regione contestava il superamento del termine e, dopo aver invitato la beneficiaria a documentare l’eventuale tempestività dell’invio, pronunciava la decadenza dal beneficio. L’istanza di riesame, fondata su un presunto disservizio della linea telefonica e sull’asserita inutilità della conferma per le attività già avviate, veniva respinta. La ricorrente impugnava così la decadenza e il provvedimento di conferma davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 20, comma 4, del bando, che impone a ciascuna impresa collocata in graduatoria di confermare la volontà di attuare l’intervento entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, con espressa previsione della decadenza. Da tale formulazione i giudici ricavano due corollari: la natura perentoria del termine e la coincidenza del dies a quo con la data di ricezione della PEC di ammissione, non con la pubblicazione della graduatoria invocata dalla ricorrente.

La finalità della clausola è di consentire alla procedura di erogazione di concludersi entro un termine certo e ragionevole. Da qui la conseguenza che al mero decorso del termine senza l’adempimento segue automaticamente l’effetto decadenziale. La Regione, accertato l’inutile decorso, ha correttamente comunicato la decadenza e invitato la beneficiaria a fornire la prova contraria del tempestivo invio.

Quanto al disservizio telefonico, il Tribunale rileva che esso è iniziato il 19 dicembre 2017, dunque due settimane dopo la ricezione della comunicazione del 5 dicembre 2017. Esso non ha interferito sulla conoscibilità dell’atto né ha impedito alla ricorrente di organizzarsi diversamente nei giorni antecedenti la scadenza: la stessa ha infatti trasmesso la PEC da un indirizzo diverso. Il tardivo invio è pertanto imputabile a negligenza della beneficiaria, che ne deve sopportare gli effetti sfavorevoli in forza dei principi di autoresponsabilità e di parità di trattamento.

Il Collegio respinge anche la censura sull’asserita illogicità della richiesta di conferma per le attività già avviate. L’art. 20, comma 4, del bando non distingue tra imprese già operanti e imprese di nuovo insediamento; l’art. 11, commi 3 e 4, equipara le attività già svolte a quelle da avviare e impone il mantenimento dell’investimento per un triennio. La dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, implica l’assunzione di responsabilità sulla corrispondenza delle attività al progetto e non è contenuta nella domanda di ammissione. Il motivo è comunque inammissibile per carenza di interesse, risultando dalla scheda progettuale che solo parte delle spese era già stata sostenuta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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