Divieto di iscrizione all’elenco buttafuori e valutazione ex art. 11 T.U.L.P.S (TAR Lombardia n. 177 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti negativi previsti dall’art. 1, comma 4, del D.M. 6 ottobre 2009 si aggiungono, e non si sostituiscono, alla valutazione discrezionale di buona condotta richiesta dall’art. 11 T.U.L.P.S. per il rilascio delle autorizzazioni di polizia. Il diniego di iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo può dunque fondarsi sul difetto di buona condotta anche quando l’istante non abbia riportato condanne, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione e non risulti aderente ai movimenti di cui al D.L. n. 122/1993. In tal caso rilevano i precedenti sintomatici della personalità dell’agente, valutati nel loro complesso e a prescindere dall’esito conclusivo di ciascuno. L’Amministrazione è tenuta a motivare il giudizio negativo, ma non deve provare l’accertamento penale dei fatti.
Il Fatto
Un istituto di vigilanza ha chiesto l’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. La Prefettura ha avviato il procedimento con preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamando il parere negativo della Questura per 43 deferimenti all’autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio mediante frode e contro la persona, oltre a un avviso orale del Questore del 2018.
Il ricorrente ha replicato con memoria, sostenendo che le lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art. 1 del D.M. richiedono requisiti negativi non integrati nella specie: casellario giudiziale negativo, nessuna misura di prevenzione, nessuna adesione a gruppi organizzati. La Prefettura ha comunque decretato il diniego. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 3 della legge n. 94/2009, che autorizza l’impiego del personale di controllo nei locali pubblici, e dall’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009, che ne disciplina i requisiti di iscrizione. Il comma 4 del decreto, nella sua parte introduttiva, richiama espressamente il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 T.U.L.P.S. e subordina l’iscrizione al rispetto delle ulteriori condizioni delle lettere c), d) ed e).
Secondo il TAR, il requisito della buona condotta opera in via autonoma. L’art. 11, comma 2, T.U.L.P.S. consente di negare l’autorizzazione a chi non può provarne il possesso. La Corte costituzionale, con intervento correttivo richiamato in motivazione, ha posto a carico dell’Amministrazione la prova dell’assenza dei requisiti in capo al richiedente. I requisiti ulteriori del decreto ministeriale, emanato in applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 94/2009, si aggiungono e non sostituiscono quella valutazione discrezionale, come già affermato da T.A.R. Toscana, sez. II, n. 963 del 2015 e da Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. II, n. 630 del 2016.
Su questa base il ricorso è infondato. Il Collegio rileva che il diniego si fonda su precedenti sintomatici della personalità dell’agente: i numerosi deferimenti e l’avviso orale del Questore. Tali elementi, non smentiti dall’interessato, sono valutati nel loro complesso e a prescindere dall’esito conclusivo di ciascun procedimento. Essi consentono di qualificare il ricorrente come poco incline al rispetto delle leggi e giustificano il giudizio negativo sul difetto di buona condotta.
Il Tribunale ha inoltre confermato il decreto con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato aveva respinto l’istanza di gratuito patrocinio, per mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi e, ora, per la palese infondatezza del ricorso. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della specificità della materia.
Nota della Redazione
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