Esclusione illegittima per commistione di offerte in presenza di clausole ambigue: vince il favor partecipationis (TAR Basilicata n. 148 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di clausole ambigue o di dubbia interpretazione della lex specialis, la stazione appaltante è tenuta ad optare per l’interpretazione che favorisce l’ammissione dei concorrenti alla procedura di evidenza pubblica, in attuazione del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale. È pertanto illegittima l’esclusione di un operatore economico disposta per violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica quando l’inserimento di un dato nel modulo informatico dell’offerta tecnica sia stato indotto dalla formulazione equivoca del campo “Valore offerto”, obbligatorio ai fini della presentazione dell’offerta. L’estromissione dal giudizio della società di gestione della piattaforma telematica va disposta per carenza di legittimazione passiva, ove il provvedimento di esclusione sia stato adottato dalla commissione giudicatrice e dal dirigente della stazione appaltante.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria locale di Potenza indiceva una procedura negoziata, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP S.p.A., per la fornitura di un Facovitrectomo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente presentava la propria offerta, collocandosi in graduatoria provvisoria al primo posto. In sede di valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice rilevava che l’operatore aveva inserito nel campo “Valore offerto” del modulo telematico un valore coincidente con quello dell’offerta economica. Dopo una prima ammissione con riserva, la commissione disponeva l’esclusione della società per violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, confermata con determinazione del dirigente dell’ASP. La società impugnava il provvedimento deducendo la violazione del legittimo affidamento e l’errata applicazione del principio di separazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR accoglie il ricorso. In via preliminare, il Collegio dispone l’estromissione dal giudizio di CONSIP S.p.A. per carenza di legittimazione passiva, in quanto l’esclusione era stata decisa dalla commissione giudicatrice e dal dirigente della stazione appaltante, non dalla piattaforma telematica.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondato il motivo concernente la violazione del principio del legittimo affidamento. L’esame del modulo informatico dell’offerta tecnica rivela che lo stesso conteneva un unico campo obbligatorio, composto da due sezioni: la prima dedicata alla denominazione della caratteristica e la seconda intitolata “Valore offerto”. Tale dicitura, identica a quella presente nel modulo dell’offerta economica, è giudicata palesemente ambigua, tale da indurre ragionevolmente in errore l’operatore economico.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di clausole ambigue della lex specialis o di moduli la cui formulazione sia equivoca, deve prevalere l’interpretazione favorevole all’ammissione dei concorrenti, in ossequio al principio del favor partecipationis e all’interesse pubblico alla massima estensione della partecipazione alle gare.
L’esclusione disposta per la presunta commistione tra offerta tecnica ed economica risulta pertanto sproporzionata e ingiustificata, ove il dato contestato sia stato inserito in un campo obbligatorio e ambiguo. Il secondo motivo di ricorso viene assorbito e il provvedimento di esclusione è annullato, con compensazione delle spese e condanna dell’ASP al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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