Responsabilità dell’Amministrazione per il diniego del permesso di costruire (TAR Sicilia n. 232 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del diniego di permesso di costruire non determina di per sé l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno. Il ricorrente che agisca ai sensi dell’art. 30 c.p.a. deve allegare e provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, e in particolare il pregiudizio riferito al periodo in cui il provvedimento illegittimo ha effettivamente impedito l’attività edificatoria. Il danno prospettato con riferimento a un arco temporale più ampio, nel quale il titolo edilizio era già nella disponibilità del privato, non è risarcibile per difetto di allegazione e di prova. La domanda va pertanto rigettata quando la consulenza di parte fondi la quantificazione su un ritardo non coincidente con quello giuridicamente rilevante.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno, quantificato in € 1.370.942,80, per il ritardo nel rilascio del permesso di costruire richiesto l’8 giugno 2018 per un edificio residenziale. Il Comune aveva respinto l’istanza con provvedimento del 25 settembre 2018. La società aveva impugnato il diniego, sostenendo la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso con sentenza del 12 novembre 2020, confermata dal giudice di appello con sentenza del 21 ottobre 2023, passata in cosa giudicata. La società ha quindi agito per il ristoro dei maggiori costi di costruzione e del mancato guadagno, assumendo un ritardo di 819 giorni. Il Comune ha contestato la sussistenza degli elementi della responsabilità e la riferibilità del pregiudizio alla propria condotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato tardiva la produzione documentale depositata dalla ricorrente pochi giorni prima dell’udienza, escludendo che le ulteriori difese del Comune potessero giustificarla: il giudice può sempre disporre l’acquisizione di atti tramite provvedimento istruttorio. Ha poi ricostruito la sequenza dei titoli edilizi.
Il Tribunale ha osservato che, formatosi il silenzio-assenso il 17 settembre 2018, la società disponeva del titolo dal giorno successivo. Tale titolo è venuto provvisoriamente meno con il diniego espresso del 25 settembre 2018. A seguito della sospensione cautelare disposta in appello con ordinanza del 15 aprile 2019, il titolo tacito ha nuovamente spiegato i suoi effetti.
Ne consegue che il solo periodo in cui il diniego ha impedito la realizzazione dell’intervento va dal 25 settembre 2018 al 15 aprile 2019. La tesi della ricorrente, secondo cui sarebbe stato “rischioso” edificare prima della definizione del giudizio, è stata respinta: si tratta di considerazione pratica che non incide sul dato giuridico della disponibilità del diritto e della facoltà di edificare.
Su questa base il Collegio ha esaminato la perizia di parte, rilevando che essa quantifica il pregiudizio su un preteso ritardo di 819 giorni, dal 17 settembre 2018 al 14 dicembre 2020, periodo non coincidente con quello giuridicamente rilevante. Nessuna allegazione concreta è stata svolta in ordine al nocumento riferibile al più ristretto arco temporale di effettiva impossibilità.
Il Tribunale ha aggiunto, sul piano fattuale, che nel periodo considerato l’inflazione è stata di poco superiore all’1% e che la pandemia risale ai primi mesi del 2020, dunque a epoca successiva. Ha quindi rigettato la domanda risarcitoria per difetto di allegazione e di prova, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.
Nota della Redazione
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