Il conflitto familiare legittima il divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. (TAR Basilicata n. 102 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Prefetto vieta la detenzione di armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. è espressione di un potere finalizzato non a punire ma a prevenire il rischio di abuso, e postula una prognosi sull’affidabilità del soggetto che può fondarsi anche su situazioni di mera conflittualità familiare, senza necessità di condanne penali. Le situazioni di tensione domestica costituiscono idonea ragione per il divieto, poiché il rischio di abuso può ancorarsi anche a singoli episodi concreti. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni discrezionali è limitato ai profili di manifesta irragionevolezza, travisamento o sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Potenza aveva disposto il divieto assoluto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione entro 150 giorni. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un sopralluogo dei Carabinieri presso l’abitazione del ricorrente, intervenuti a seguito della segnalazione di una lite familiare. Durante l’intervento, i militari avevano accertato una situazione di conflittualità tra i coniugi e la volontà della moglie di separarsi, nonché la contestazione di un abuso di sostanze alcoliche da parte del ricorrente, procedendo al ritiro cautelativo delle armi detenute.
Il ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., la carenza di motivazione e di istruttoria, la contestazione della valutazione di inaffidabilità e il difetto di proporzionalità, sostenendo che un singolo diverbio verbale non fosse sufficiente a fondare il giudizio negativo. L’Amministrazione si costituiva per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ricostruendo la natura del potere esercitato dal Prefetto. Il divieto di detenzione di armi non presuppone un accertamento di pericolosità sociale in senso penale, ma richiede una prognosi sull’assenza di rischio di abuso, essendo l’autorizzazione di polizia un’eccezione al generale divieto di portare armi, concessa solo in assenza di rischi anche solo potenziali. Tale valutazione ha finalità preventiva e può fondarsi su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta, anche in assenza di condanne penali.
Nel caso di specie, la lite familiare non è stata ritenuta un episodio isolato e banale, ma il sintomo di una evidente crisi del legame familiare. Il Tribunale ha valorizzato le accuse reciproche tra i coniugi, la volontà espressa dalla moglie di separarsi e la contestazione dell’abuso di alcolici, circostanze che, complessivamente valutate, erodono il requisito della totale affidabilità richiesto per il possesso di armi. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui le situazioni di conflittualità in ambito familiare costituiscono idonee ragioni per il divieto, potendo il possesso di armi agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti.
Quanto alla motivazione del decreto, essa non si limita a un richiamo formale, ma si fonda su fatti accertati dai Carabinieri, la cui relazione fa fede sino a querela di falso, e su una valutazione prognostica scevra da travisamento o irragionevolezza. Il Tribunale ha infine escluso il difetto di proporzionalità, trattandosi di tutela anticipata dell’ordine pubblico rispetto alla quale l’interesse del privato assume portata recessiva, e ha compensato le spese di lite per le peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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