Possibile irricevibilità per deposito telematico irregolare, ordine di regolarizzazione e chiarimenti sull’ottemperanza (TAR Abruzzo n. 565 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza deve essere depositato nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico: la mancata utilizzazione del modulo di deposito del ricorso e l’omessa specificazione del contenuto degli atti nel foliario, con la mancata asseverazione di conformità del titolo esecutivo, possono determinarne l’irricevibilità, da rilevarsi anche d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. Il giudice può assegnare un termine per la regolarizzazione e disporre chiarimenti sull’inottemperanza, con la precisazione che il mancato riscontro potrà essere valutato come argomento di prova ovvero in sede di regolazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 124/2024 del Tribunale di L’Aquila, che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di una somma lorda per gli anni di servizio riconosciuti, oltre interessi e rivalutazione, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, ai sensi della disposizione di cui al D.L. 112/2008, art. 78 e successivi decreti attuativi. Il Ministero si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva preliminarmente che l’atto di ricorso, registrato da SIGA come “documento non presente nel sistema”, non risulta depositato secondo le modalità previste dall’art. 6 dell’allegato 2 al Decreto 28 luglio 2021, che impone l’utilizzo del modulo di deposito e l’inserimento dei documenti in un unico contenitore. La possibile violazione comporta una possibile irricevibilità, espressamente rilevata d’ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio rileva inoltre che il foliario non è regolarmente compilato, mancando l’indicazione specifica del contenuto di ciascun atto depositato, genericamente distinti con numeri ordinali. Non risulta, altresì, l’asseverazione di conformità del titolo esecutivo, in violazione dell’art. 22, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005.
Infine, il Tribunale ritiene necessario acquisire chiarimenti dall’Amministrazione sulla dedotta mancata ottemperanza alla sentenza, nonostante il decorso del tempo. Avverte che il mancato riscontro a quanto disposto in via interlocutoria potrà essere valutato come argomento di prova o in sede di regolazione delle spese.
In dispositivo, rilevata la possibile irricevibilità, assegna alla parte ricorrente trenta giorni per la regolarizzazione dei depositi e per dedurre sui rilievi, ordina all’Amministrazione di fornire i chiarimenti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e rinvia alla camera di consiglio del 16 settembre 2026.
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Nota della Redazione
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