Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente nel giudizio sul silenzio-inadempimento (TAR Basilicata n. 72 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, resa nel corso della camera di consiglio, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo. La definizione in rito dell’affare, ancorché conseguente all’iniziativa della parte, costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’inerzia serbata dal Comune di Tolve sull’istanza di autorizzazione al funzionamento di una struttura socio-assistenziale, presentata dal ricorrente in data 10 marzo 2025 ai sensi della D.G.R. Basilicata n. 194/2017. Avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento mediante il rilascio dell’autorizzazione, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Nel giudizio si è costituito il Comune di Tolve, contestando le pretese avversarie. La causa è stata quindi tratta in decisione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha rilevato che il procuratore di parte ricorrente aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, resa nel corso dell’udienza, ha assunto rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio.
Il Tribunale ha richiamato il principio dispositivo, in forza del quale la disponibilità dell’azione processuale da parte del ricorrente legittima il giudice a prendere atto della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. Non residuando alcuna utilità concreta dalla prosecuzione del giudizio, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando la sussistenza dei presupposti anche in ragione della definizione in rito dell’affare. La scelta di non addossare gli oneri processuali alla parte soccombente in senso processuale riflette la peculiarità dell’esito, determinato da un fatto sopravvenuto e non da una valutazione di infondatezza delle pretese.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa che riconosce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse un carattere satisfattivo dell’interesse processuale, senza che occorra accertare la fondatezza delle doglianze. L’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa completa il dispositivo, secondo lo schema tipico delle pronunce del giudice amministrativo.
Nota della Redazione
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