Divieto di scorrimento della graduatoria di concorso per assunzioni a tempo determinato per il tempo indeterminato (TAR Basilicata n. 26 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduatoria di un concorso pubblico indetto esclusivamente per assunzioni a tempo determinato non può essere utilizzata, mediante scorrimento, per la copertura di posti a tempo indeterminato. L’art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, nel sancire il divieto di conversione del rapporto di lavoro flessibile in rapporto stabile, preclude che l’idoneità conseguita in una procedura selettiva limitata a esigenze temporanee fondi un’assunzione definitiva. La scelta dell’Amministrazione di attingere alla graduatoria vigente di altra procedura concorsuale per il tempo indeterminato costituisce esercizio di potere organizzativo e discrezionale, che degrada la posizione del candidato idoneo in interesse legittimo, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
L’Ambito Territoriale Metapontino-Collina Materana, con il Comune di Policoro quale ente capofila, approvava il riparto per l’avvio di procedure assunzionali a tempo indeterminato di cinque Assistenti Sociali, uno dei quali destinato alla gestione associata tra i Comuni di Stigliano e San Mauro Forte. Il Comune di Stigliano approvava lo schema di convenzione, prevedendo che l’assunzione sarebbe avvenuta mediante scorrimento della graduatoria del Comune di Policoro. La ricorrente, terza classificata e prima idonea nella graduatoria del Comune di Stigliano per un concorso a tempo determinato, diffidava i Comuni a scorrere la graduatoria dell’ente capofila. Il diniego opposto dal Comune di Stigliano e la previsione convenzionale venivano impugnati, deducendosi l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e del Consiglio di Stato: la pretesa allo scorrimento della graduatoria conserva natura di diritto soggettivo quando si colloca a valle del procedimento concorsuale, mentre degrada in interesse legittimo quando risulta ostacolata da un provvedimento amministrativo di carattere organizzativo, come nella specie la delibera che ha scelto di attingere alla graduatoria del Comune di Policoro.
Ha poi escluso l’improcedibilità per il recesso del Comune di San Mauro Forte dalla convenzione, poiché l’ente di Stigliano non ha revocato la decisione di assumere a tempo indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria dell’ente capofila.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, valorizzando il disposto dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001. Da tale norma emerge il divieto di conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato: ne consegue che uno scorrimento di una graduatoria formata per esigenze temporanee non può legittimare un’assunzione stabile, essendo ontologicamente diverso il presupposto selettivo. La decisione è stata motivata anche dall’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al candidato idoneo della graduatoria del Comune di Policoro e per la sopravvenuta inefficacia della graduatoria propria della ricorrente.
Il Tribunale ha infine disatteso il precedente richiamato dalla ricorrente, trattandosi di fattispecie diversa, relativa a una graduatoria per il tempo indeterminato non utilizzata per un’assunzione a tempo parziale. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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