Sanatoria edilizia e silenzio-assenso: la nuova determinazione SUAP non sana il vizio di incompetenza e il provvedimento tardivo è illegittimo (TAR Basilicata n. 5 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in sanatoria, l’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001 deve essere esaminata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quando riguardi un’attività produttiva, come previsto dall’art. 4, comma 6, d.P.R. n. 160/2010. Il provvedimento di diniego adottato dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale è affetto da vizio di incompetenza, che non può essere sanato da un successivo atto del SUAP che, anziché ratificarlo, si configuri come un nuovo e diverso provvedimento di reiezione. In tale evenienza, trova applicazione il termine perentorio di quarantacinque giorni previsto dal comma 6 dell’art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001, decorso il quale la richiesta si intende accolta (silenzio-assenso).
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari e utilizzatori di terreni in Contrada Mancadiana, avevano subito nel tempo numerosi provvedimenti repressivi di abusi edilizi, culminati in ordinanze di demolizione e in una serie di contenziosi definiti con sentenze passate in giudicato. Demolite le opere abusive, ad eccezione di un immobile, gli interessati presentavano al SUAP un’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001. L’istanza veniva respinta dal Responsabile dell’Area Tecnica comunale in data 11.8.2025, con atto poi impugnato davanti al TAR.
Il Tribunale, con ordinanza cautelare, accoglieva la domanda ritenendo fondato il vizio di incompetenza, in quanto la competenza spettava al SUAP. Successivamente, il Responsabile del SUAP Associato adottava un nuovo atto di “chiusura negativa” del procedimento, anch’esso impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata premette che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area e delle opere abusive, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, avviene ipso iure alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11.10.2023. Tuttavia, nel caso di specie, il Comune, esaminando nel merito l’istanza di sanatoria, ha implicitamente rinunciato a far valere l’avvenuta acquisizione.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il motivo relativo al maturarsi del silenzio-assenso. Il provvedimento dell’11.8.2025, adottato dal Responsabile dell’Area Tecnica, è affetto da incompetenza, essendo invece competente il SUAP ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.P.R. n. 160/2010. Il successivo atto del SUAP del 17.9.2025 non integra una valida convalida ex art. 6 L. n. 249/1968, poiché, anziché ratificare l’atto viziato, il SUAP ha adottato un nuovo e diverso provvedimento di reiezione.
Conseguentemente, il termine di 45 giorni previsto dall’art. 36 bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 deve essere calcolato dalla presentazione dell’istanza. Il nuovo provvedimento di rigetto, adottato dopo la scadenza di tale termine, è illegittimo. Il ricorso viene accolto con assorbimento delle altre censure e annullamento dei provvedimenti impugnati, con irripetibilità delle spese e condanna del Comune al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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