Stabilizzazione del personale precario: nessun obbligo di motivazione nel PTFP se il potere è facoltativo (TAR Basilicata n. 3 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020 costituisce una mera facoltà discrezionale dell’ente locale e non un obbligo, sicché non sussiste un dovere di provvedere espressamente su un’istanza diretta a sollecitare tale potere. Nei piani dei fabbisogni del personale e nel PIAO, in ragione della loro natura di atti di programmazione generale, non è configurabile un obbligo di specifica istruttoria e motivazione in ordine alle singole posizioni dei potenziali destinatari. La relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di sindacato su atti di macro-organizzazione, e la posizione soggettiva del richiedente è di interesse legittimo, corrispondendo al mancato esercizio di un potere facoltativo.
Il Fatto
Una dipendente comunale, assunta a tempo determinato per 36 mesi, aveva chiesto all’ente la propria stabilizzazione ai sensi dell’art. 50, comma 17-bis, del d.l. n. 13/2023. Il Comune, tuttavia, aveva approvato il PTFP 2025/2027 e il PIAO 2025/2027 senza tenere conto, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, dell’istanza presentata dalla ricorrente. Quest’ultima aveva quindi impugnato tali atti di programmazione, deducendo il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando il principio per cui gli atti di macro-organizzazione, come il PTFP e il PIAO, sono devoluti alla sua cognizione. La posizione soggettiva del richiedente la stabilizzazione è stata qualificata come interesse legittimo, poiché la norma invocata attribuisce all’Amministrazione una facoltà e non un obbligo di procedere.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. La norma di cui all’art. 50, comma 17-bis, del d.l. n. 13/2023 prevede infatti che gli enti locali “possono” procedere alla stabilizzazione, previa valutazione della programmazione del fabbisogno e della compatibilità economico-finanziaria. Il carattere latamente discrezionale del potere, anche quanto all’an, esclude l’esistenza di un dovere di provvedere espressamente sull’istanza e, conseguentemente, di un obbligo di specifica motivazione negli atti di programmazione.
Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità delle norme sulla partecipazione procedimentale, richiamando l’art. 13 della legge n. 241/1990, che non si applica agli atti di pianificazione e programmazione. Né le disposizioni che regolano l’adozione del PTFP e del PIAO, ossia l’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 6 del d.l. n. 80/2021, prevedono che la loro adozione sia aperta al contributo partecipativo dei singoli. Il precedente citato dalla ricorrente è stato infine ritenuto non pertinente, in quanto relativo alla diversa ipotesi dell’obbligo di motivazione sulla scelta tra diversi canali assunzionali.
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Nota della Redazione
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