Rinuncia tardiva all’istanza di correzione di errore materiale e inammissibilità (TAR Basilicata n. 558 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione di errore materiale proposta ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm. e dell’art. 288 c.p.c. deve essere notificata a tutte le parti del giudizio, in ossequio al principio del contraddittorio processuale. La rinuncia all’istanza, anche se formulata dopo l’ordinanza che ha disposto la notifica alle controparti, determina l’estinzione del procedimento incidentale, purché intervenuta prima della decisione e manifestata con atto processuale idoneo. L’estinzione per rinuncia non richiede l’accettazione delle altre parti quando il procedimento incidentale non abbia natura impugnatoria e non sia stato definito con pronuncia nel merito.

Il Fatto

Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 602 del 2 dicembre 2024, aveva accolto il ricorso proposto da una cittadina contro il diniego di accesso ai documenti opposto dal Comune di Rotondella, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente. Il difensore della parte vittoriosa, ritenendo che il dispositivo dovesse attribuire le spese direttamente a lui e non alla propria assistita, depositava il 10 luglio 2025 un’istanza di correzione di errore materiale, senza però notificarla alle altre parti del giudizio.

Il Tribunale, con ordinanza n. 477 del 14 ottobre 2025, rilevata la violazione del contraddittorio, ordinava alla parte ricorrente di notificare l’istanza sia al Comune sia alla controinteressata, entro il termine di dieci giorni. Il difensore, tuttavia, con memoria del 18 novembre 2025, rinunciava alla richiesta di correzione, avendo nel frattempo il Comune provveduto al pagamento della somma liquidata con la sentenza, comprensiva di accessori e spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata la memoria di rinuncia depositata dal difensore, ha ritenuto di dover prendere atto della volontà della parte di non proseguire nel procedimento incidentale volto alla correzione dell’errore materiale. Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, commi 1 e 2, e 39, commi 1 e 2, cod. proc. amm. e dell’art. 288 c.p.c., le istanze di correzione di errore materiale sono soggette al rispetto del principio del contraddittorio e pertanto devono essere notificate a tutte le parti costituite. L’ordinanza n. 477 del 2025 aveva proprio lo scopo di sanare il vizio derivante dall’omessa notifica, imponendo alla ricorrente l’onere di integrare il contraddittorio.

La rinuncia intervenuta successivamente, nel rispetto dei termini concessi, ha determinato il venir meno dell’interesse a coltivare il procedimento incidentale. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’estinzione per rinuncia dell’istanza di correzione, senza pronunciarsi nel merito della richiesta e senza condannare alle spese alcuna delle parti. La pronuncia si fonda sul principio per cui la rinuncia all’istanza produce l’estinzione del procedimento quando non vi sia un interesse delle altre parti a ottenere una decisione nel merito, come nel caso di specie in cui la questione era divenuta priva di oggetto a seguito del pagamento intervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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