Ottemperanza per mancato pagamento di sentenza di condanna al risarcimento da fauna selvatica (TAR Basilicata n. 551 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione intimata che non si costituisca non assolve all’onere di provare l’avvenuto adempimento, parziale o totale, del giudicato, con la conseguenza che il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e condanna l’amministrazione al pagamento delle somme dovute. Il ricorso ex artt. 112-115 cod. proc. amm. è ammissibile quando è decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il ricorrente ha depositato la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. della intervenuta formazione del giudicato. In caso di ulteriore inottemperanza, il collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza sono ricomprese in via omnicomprensiva anche le spese relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’autovettura danneggiata il 16.3.2023 a causa dell’attraversamento della strada da parte di un gruppo di cinghiali, aveva ottenuto dal Giudice di Pace la condanna della Regione Basilicata al pagamento di una somma a titolo risarcitorio e delle spese di lite in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.

La sentenza, notificata alla Regione in data 29.8.2024, era rimasta inadempiuta. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato, notificato il 31.7.2025 e depositato il giorno successivo, chiedendo la corresponsione delle somme liquidate.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, verificata la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 e la produzione della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. attestante il passaggio in giudicato della sentenza azionata.

Nel merito, il collegio ha rilevato che la Regione, non costituendosi, non aveva assolto all’onere di provare l’avvenuto pagamento, richiamando sul punto Cass. Civ. Sez. Unite n. 12533/2001. L’inottemperanza è stata pertanto ritenuta dato incontestato.

Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute alla ricorrente e al difensore antistatario, con interessi legali e accessori di legge, determinando il compenso professionale secondo il D.M. n. 55/2014 e applicando l’IVA e la CPA anche sugli interessi, in base all’art. 16 D.L. n. 41/1995 e alla giurisprudenza citata (C.d.S., Sez. V, n. 539 del 1997; C.d.S., Sez. IV, n. 433 del 1994).

Assegnato il termine di 60 giorni per adempiere, il TAR ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Prefetto di Potenza, per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo le relative spese a carico della Regione. Le spese del giudizio sono state infine liquidate a carico della soccombente, in modo omnicomprensivo rispetto a tutte le attività funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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