Interessi moratori sulla revisione prezzi dalla presentazione dell’istanza (TAR Piemonte n. 700 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 sul compenso di revisione prezzi decorrono dalla presentazione dell’istanza di revisione, non dalla scadenza — legale o contrattuale — dei corrispettivi originari. La pretesa al compenso revisionale non costituisce diritto soggettivo perfetto, ma posizione di interesse legittimo rispetto al potere-dovere della stazione appaltante di provvedere sull’istanza. Prima di tale istanza nessun termine di pagamento è scaduto e, dunque, nessun ritardo è configurabile. Il riconoscimento della spettanza della revisione apre una fase successiva, in cui la posizione del contraente assume consistenza di diritto soggettivo.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un appalto di pulizia e sanificazione in favore dell’Azienda Sanitaria Locale, ha presentato istanza di revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 35 del capitolato speciale. L’Amministrazione è rimasta inerte e la società ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Azienda alla liquidazione della somma quantificata.

Nelle more del giudizio l’ASL ha accolto l’istanza con delibera, riconoscendo la spettanza della revisione ma negando la debenza degli interessi moratori. La società ha allora impugnato tale provvedimento con motivi aggiunti, chiedendo anche l’accertamento della spettanza degli interessi ex artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 231 del 2002.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale: nelle more del giudizio l’Amministrazione si è pronunciata sull’istanza e l’interesse alla pronuncia sul silenzio è venuto meno, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. L’esame si sposta quindi sui motivi aggiunti, con i quali si contesta la mancata liquidazione degli interessi moratori.

Il motivo è fondato. Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato che fissa il dies a quo degli interessi moratori al momento della presentazione dell’istanza di revisione. Il procedimento volto ad accertare i presupposti del compenso revisionale si attiva necessariamente su istanza di parte e richiede una preventiva verifica sottesa all’esercizio di un potere autoritativo, cui corrisponde l’interesse legittimo del contraente privato; solo dopo il riconoscimento della spettanza si apre la fase sull’entità della pretesa, in cui la posizione del privato assume consistenza di diritto soggettivo.

Ne deriva che, non essendo scaduto alcun termine di pagamento prima dell’istanza, nessun ritardo è configurabile e nessun interesse di mora può decorrere. Il Tribunale richiama espressamente Cons. Stato, V, 27 novembre 2015, n. 5375, Cons. Stato, V, 24 gennaio 2013, n. 465, Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, n. 2386, Cons. Stato, III, 9 gennaio 2017, n. 25, Cons. Stato, III, 14 luglio 2014, n. 3684 e Cons. Stato, V, 10 settembre 2012, n. 4783. Ai fini dell’applicazione degli interessi moratori al compenso revisionale non rileva la scadenza dei corrispettivi di servizio originari, non ancora revisionati.

L’atto impugnato è pertanto annullato nella parte in cui non dispone la corresponsione degli interessi moratori in favore della società a far data dalla presentazione dell’istanza di revisione prezzi fino al saldo effettivo. Le spese di lite sono compensate in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *