Stravolgimento dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione di gara (TAR Basilicata n. 118 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di gara, nell’esercizio della valutazione delle offerte, non può alterare la declinazione dei criteri indicati dalla lex specialis e dalle linee guida di riferimento, dovendo attenersi ai parametri prefissati senza introdurre elementi che ne stravolgano l’operatività. L’eventuale sostanziale stravolgimento dei criteri di valutazione integra un vizio sintomatico dell’illegittimità della procedura, idoneo a fondare il fumus boni iuris ai fini della concessione della sospensione cautelare. La valutazione prognostica propria della fase cautelare richiede la verifica della sola attendibilità delle censure proposte, senza necessità di un accertamento pieno del merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 5 settembre 2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata, unitamente a tutti i verbali di gara dal n. 1 del 5 giugno 2025 al n. 14 del 4 settembre 2025 e agli atti connessi. La gara riguardava un appalto di servizi indetto dalla Regione Basilicata, nel cui ambito la commissione di valutazione avrebbe dovuto applicare i criteri di cui all’art. 10 delle linee guida regionali.
La ricorrente ha contestato il modus operandi della commissione, lamentando che questa, nell’espletamento della valutazione, avrebbe alterato la declinazione dei predetti criteri, determinando un esito diverso da quello che sarebbe derivato dalla corretta applicazione delle regole di gara. Ha pertanto chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati, deducendo la sussistenza del periculum in mora in ragione dell’approssimarsi del termine di proroga del contratto.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Basilicata, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, ha accolto l’istanza incidentale di sospensione. In primo luogo, il Collegio ha rilevato l’esistenza di un adeguato fumus boni iuris, fondato sulle condivisibili deduzioni della ricorrente in ordine al sostanziale stravolgimento, da parte della commissione di gara, della declinazione dei criteri di cui all’art. 10 delle linee guida regionali.
Il Tribunale ha ritenuto che tale alterazione abbia inciso sulla legittimità della conseguente valutazione delle offerte, configurando un vizio procedimentale idoneo a inficiare l’esito della gara. La sindacabilità di siffatte valutazioni, nella fase cautelare, non richiede un accertamento approfondito ma una verifica prognostica della fondatezza delle censure, alla luce della prospettata violazione delle regole di gara.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha riconosciuto la sussistenza in considerazione dell’approssimarsi del termine di proroga disposto con la determinazione dirigenziale del 26 settembre 2025, circostanza che avrebbe reso l’eventuale annullamento successivo degli atti inefficace o comunque tardivo rispetto alla necessità di garantire l’effettività della tutela.
Conseguentemente, il Tribunale ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati, fissando la trattazione del ricorso nel merito alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 e condannando la Regione Basilicata e la controinteressata alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfettariamente in misura di € 1000,00 ciascuna, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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