Integrazione del contraddittorio per tutte le strutture accreditate (TAR Basilicata n. 122 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di provvedimenti amministrativi che fissano tetti di spesa per le strutture private accreditate, l’annullamento dei provvedimenti incide potenzialmente su tutte le strutture accreditate, anche quelle appartenenti a branche specialistiche diverse da quella della ricorrente. Ne consegue che il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le strutture private accreditate, disponendo che l’amministrazione renda noti i loro dati identificativi e le loro sedi o PEC. L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è consentita quando la notificazione nei modi ordinari risulti impossibile o di estrema difficoltà, anche per il numero dei destinatari, con le modalità di cui all’art. 150, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, esercente attività di riabilitazione, ha impugnato la delibera di Giunta regionale con cui erano stati approvati i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per gli anni 2025 e 2026 per le strutture private accreditate eroganti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ex art. 25 della legge n. 833/1978. La società ricorrente ha altresì impugnato il successivo provvedimento del direttore generale dell’Azienda sanitaria locale che, in attuazione della delibera regionale, aveva assegnato alla stessa un tetto di spesa per l’anno 2025, nonché la successiva nota con cui l’Azienda aveva invitato le strutture sanitarie, che avevano già superato i tetti assegnati, a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto dei contratti per adesione ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
La struttura ricorrente ha quindi proposto anche domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati. Nel corso della camera di consiglio, la società rinunciava formalmente alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ha ritenuto nondimeno di dover disporre l’integrazione del contraddittorio. L’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati, infatti, comporterebbe inevitabili ripercussioni nei confronti di tutte le altre strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale, non solo di quelle operanti nella medesima branca della ricorrente.
Il collegio ha quindi ordinato alla Regione di rendere noti alla ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, i dati identificativi e le sedi e/o gli indirizzi di posta elettronica delle suddette strutture private accreditate, assegnando un termine di dieci giorni per l’integrazione del contraddittorio e di ulteriori dieci giorni per il deposito della prova dell’adempimento.
Con riferimento alle modalità della notificazione, il TAR ha richiamato l’art. 39, comma 2, cod. proc. amm., che rinvia alla disciplina processualcivilistica, e l’art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., che prescrive il deposito di copia dell’atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario e l’inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il giudice ha pertanto disposto la notificazione per pubblici proclami, con inserimento nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso contenente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, il numero di registro generale del ricorso, la denominazione delle parti, gli atti impugnati e gli estremi dell’ordinanza, nonché il deposito della copia integrale del ricorso nella casa comunale di Potenza. La trattazione del ricorso è stata infine fissata per l’udienza pubblica del 25 marzo 2026.
Nota della Redazione
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