L’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione è atto dovuto e non autonomamente impugnabile (TAR Calabria n. 1606 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce provvedimento ad emanazione vincolata, avente natura meramente esecutiva e consequenziale rispetto agli atti presupposti, ossia l’ordine di demolizione e l’eventuale diniego di sanatoria. La mancata tempestiva impugnazione di questi ultimi ne determina il consolidamento, con la conseguenza che le relative statuizioni non possono essere rimesse in discussione in sede di gravame avverso l’atto successivo, il quale si presenta come atto dovuto. La notifica dell’accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 145, primo comma, c.p.c., è validamente effettuata nelle mani di soggetto idoneo secondo le risultanze della relazione del messo notificatore, che ha efficacia fidefacente fino a querela di falso; ogni eventuale vizio è comunque sanato per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 2, c.p.c., qualora la proposizione del ricorso dimostri la piena conoscenza dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’accertamento formale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione di un fabbricato abusivo, deducendo la violazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 per un preteso vizio di notifica e la sproporzione dell’ordine demolitorio. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem e l’improcedibilità, rilevando che il medesimo atto era già stato impugnato in un separato giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, rigettando il ricorso nel merito in quanto infondato. La decisione si fonda sul consolidato orientamento per cui l’accertamento di inottemperanza costituisce atto ad emanazione vincolata, avente natura meramente esecutiva e consequenziale rispetto all’ordine di demolizione e al diniego di sanatoria.
Nel caso di specie, la documentazione ha dimostrato che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria era stata respinta con provvedimento espresso e che né tale diniego né la presupposta ordinanza di demolizione erano stati impugnati nei termini decadenziali, con conseguente loro definitivo consolidamento. Tale mancata impugnazione preclude al privato la possibilità di rimettere in discussione la legittimità del potere repressivo in sede di gravame avverso l’atto successivo e consequenziale.
Quanto alla dedotta invalidità della notifica, la Corte ha evidenziato che l’atto era stato consegnato dal messo notificatore nelle mani di soggetto qualificatosi come socio incaricato alla ricezione. La relata di notificazione, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, non proposta nella specie. In ogni caso, la proposizione del ricorso giurisdizionale ha comprovato la piena conoscenza dell’atto, determinando la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.
Nota della Redazione
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