La concessione demaniale provvisoria spetta solo al titolare del titolo scaduto (TAR Calabria n. 1607 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima provvisoria, disciplinata dall’art. 10 d.P.R. n. 328 del 1952, può regolare unicamente i rapporti tra il Demanio e il titolare della concessione demaniale marittima scaduta, nelle more della sua rinnovazione. L’istituto non è applicabile a chi non sia titolare di un titolo concessorio scaduto, il quale non ha interesse ad agire né avverso il diniego opposto alla propria istanza di rilascio della concessione provvisoria, né avverso le concessioni provvisorie rilasciate ai titolari delle concessioni scadute insistente sullo stesso specchio d’acqua. Il ricorso cumulativo è altresì inammissibile per difetto di legittimazione delle società che non abbiano proposto l’istanza, nonché improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il termine finale della concessione provvisoria sia già spirato.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento delle delibere di proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime del Comune di Soverato, disposto dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, l’amministrazione era tenuta a indire le gare per l’assegnazione dei titoli scaduti, potendo nelle more rilasciare, su richiesta degli interessati, concessioni provvisorie ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 328 del 1952.
Una delle società ricorrenti presentava istanza per ottenere la concessione provvisoria su uno specchio d’acqua già oggetto di due concessioni scadute, le cui titolari avevano chiesto e ottenuto il rilascio del titolo provvisorio. Il Comune rigettava l’istanza, rilevando che la richiedente non era titolare di una concessione demaniale. Le società impugnavano il diniego e le concessioni provvisorie rilasciate alle controinteressate, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di ragioni assorbenti. In primo luogo, ha rilevato che solo una delle tre società ricorrenti aveva proposto l’istanza di concessione provvisoria, sicché le altre due erano estranee alla vicenda controversa e prive di legittimazione.
Nel merito della posizione della società istante, il Collegio ha condiviso l’eccezione dell’amministrazione: la concessione provvisoria è istituto che regola esclusivamente i rapporti tra il Demanio e il titolare della concessione scaduta, nelle more della sua rinnovazione o dell’espletamento della procedura di gara. Poiché la società non era titolare di alcuna concessione scaduta, l’istituto non le era applicabile e la domanda non poteva essere accolta.
Ne conseguiva la carenza ab origine dell’interesse ad agire, sia avverso il diniego — non potendo comunque essere beneficiaria del titolo richiesto — sia avverso le concessioni provvisorie rilasciate ai controinteressati, legittimi titolari delle concessioni scadute.
In ogni caso, il Collegio ha rilevato che, ove anche l’interesse fosse stato originariamente sussistente, lo spirare del termine finale fissato per le concessioni provvisorie — il 31 dicembre 2024 — aveva determinato la cessazione dei loro effetti e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. La complessità della vicenda ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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