Sospensione cautelare dell’ordine di demolizione e rigetto per la messa in sicurezza (TAR Calabria n. 391 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’ordinanza di demolizione edilizia può essere sospesa quando le questioni dedotte dal ricorrente, pur meritevoli di approfondimento in sede di merito, non appaiono prive di fumus boni iuris, dovendo prevalere l’esigenza di preservare la res adhuc integra, ossia lo stato dei luoghi, in attesa della decisione definitiva. L’ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza, invece, non è suscettibile di sospensione cautelare quando risulti sufficientemente motivata e sia posta a salvaguardia della pubblica sicurezza, interessi che assumono carattere prevalente e imprescindibile.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Calabria, chiedendone la previa sospensione dell’efficacia, due distinti provvedimenti adottati dal Comune di Guardavalle: l’ordinanza sindacale n. 35 del 19 marzo 2026, recante misure di messa in sicurezza, e l’ordinanza di demolizione n. 36/2026, emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Le censure proposte riguardavano la legittimità di entrambi gli atti. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere alle domande. Nelle more del giudizio di merito, la parte ricorrente ha reiterato l’istanza cautelare, chiedendo la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha proceduto a una valutazione differenziata delle due domande cautelari, riconoscendo la diversa natura e funzione dei provvedimenti impugnati. Con riferimento all’ordinanza di demolizione, il Tribunale ha ritenuto che le questioni sollevate dai ricorrenti, lungi dall’essere manifestamente infondate, richiedano un approfondimento proprio del giudizio di merito. In tale sede, infatti, potranno essere compiutamente esaminate le censure relative alla legittimità dell’ordine ripristinatorio.
Proprio in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso, il Tribunale ha ritenuto che l’esigenza di garantire la tutela cautelare debba prevalere, accordando la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione per mantenere la res adhuc integra. La finalità è quella di evitare che l’esecuzione della demolizione, producendo effetti irreversibili sul patrimonio edilizio, possa pregiudicare irreparabilmente l’esito del giudizio di merito.
Al contrario, con riferimento all’ordinanza di messa in sicurezza, il Collegio ha rilevato che tale provvedimento risulta sufficientemente motivato e che, in ogni caso, è finalizzato alla salvaguardia della pubblica sicurezza. Tale interesse, di rango primario, ha indotto il Tribunale a ritenere non sussistente il requisito del periculum in mora a favore dei ricorrenti, rigettando l’istanza cautelare su questo specifico punto.
In definitiva, l’istanza cautelare è stata parzialmente accolta: è stata disposta esclusivamente la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, mentre è stata rigettata la domanda di sospensione relativa all’ordinanza di messa in sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Nota della Redazione
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