Porto d’armi e precedenti penali (TAR Calabria n. 1467 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico. Il provvedimento di diniego di rinnovo si fonda su un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi. Non può attribuirsi rilievo determinante alla risalenza nel tempo dei precedenti penali, poiché ciò che orienta la scelta discrezionale dell’Amministrazione è la personalità che i fatti rivelano e la propensione a trasgredire la regola imposta. L’essere stato titolare del porto d’armi non fa nascere alcuna aspettativa: la Questura, esaminando una istanza di rinnovo, esprime una valutazione attuale degli interessi coinvolti e ha un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Questore con cui era stata respinta la richiesta di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. L’Amministrazione aveva fondato il diniego su precedenti penali a carico dell’interessato, due dei quali risalenti nel tempo (1992 e 2011) e un terzo non ancora passato in giudicato all’epoca dell’adozione del provvedimento. Il ricorrente lamentava l’insussistenza dei presupposti del diniego, evidenziando la risalenza dei fatti e la circostanza che in precedenza gli stessi non erano stati ritenuti ostativi al rilascio della licenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato i principi in materia, osservando che la regola generale è il divieto di detenzione di armi sancito dagli articoli 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il porto d’armi presuppone quindi un provvedimento di polizia che accerti il possesso dei requisiti in capo al destinatario, il quale deve essere persona assolutamente esente da mende e deve assicurare la propria affidabilità circa il buon uso dell’arma. La motivazione del provvedimento deve poggiare su un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto può dare.
Applicando tali principi al caso di specie, il giudice ha ritenuto che l’Amministrazione avesse debitamente motivato il giudizio di inaffidabilità del ricorrente. Il Collegio ha escluso che possa attribuirsi rilievo determinante alla risalenza di alcuni precedenti, poiché ciò che orienta la scelta dell’Amministrazione è la personalità che i fatti rivelano e la propensione a trasgredire la regola imposta. Quanto al precedente non ancora definitivo, il ricorrente non ha documentato alcunché in relazione all’esito del giudizio, dovendosi desumere che la pronuncia di condanna sia divenuta definitiva.
Né può avere rilievo la circostanza che in precedenti occasioni le medesime condotte fossero state valutate come non ostative. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza che riconosce all’autorità di polizia un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate: ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, la Questura esprime una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il diniego non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
Infine, il Collegio ha rilevato che dagli atti non risultava che il terzo precedente penale fosse già noto agli uffici all’atto del rilascio della precedente licenza, circostanza che esclude ogni contraddizione con il provvedimento impugnato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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