L’ottemperanza per il pagamento di somme di denaro include la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (TAR Calabria n. 1443 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, come quelle aventi ad oggetto la refusione delle spese di lite. In tale ambito, è ammissibile la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la cui misura può essere determinata dal giudice in quella degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. L’amministrazione che non fornisca la prova dell’avvenuto adempimento del giudicato è tenuta all’esecuzione integrale della pretesa creditoria.
Il Fatto
I genitori di un minore, dopo aver ottenuto dal TAR Calabria una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, nonché un’ordinanza di liquidazione delle spese della procedura esecutiva dal Tribunale di Catanzaro, agivano per l’ottemperanza. Chiedevano, pertanto, che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme risultanti dai due titoli, oltre alla penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente scrutinato la questione dell’ammissibilità del ricorso, evidenziando come il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 fosse regolarmente decorso, poiché la notifica della sentenza era stata effettuata anche presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri. Ha poi rilevato che l’amministrazione, pur avendone l’onere, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, sussistendo quindi i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
La Corte ha precisato che la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la novella introdotta dalla legge n. 208/2015. Nella fattispecie, non ravvisando cause ostative, ha riconosciuto la somma dovuta a titolo di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
Con riguardo invece all’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, il Collegio ha rilevato che le spese ivi liquidate erano state espressamente distratte in favore del procuratore costituito. Ne consegue che l’azione di ottemperanza, rispetto a tale posta creditoria, non poteva essere esercitata dai ricorrenti, che difettavano di legittimazione attiva per far valere un credito altrui.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto limitatamente all’esecuzione della sentenza del TAR, assegnando all’amministrazione sessanta giorni per provvedere e nominando un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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