L’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto passa per il commissario ad acta (TAR Calabria n. 1439 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, munito del requisito dell’esecutorietà, costituisce titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione e la sua esecuzione può essere azionata con il giudizio di ottemperanza, anche per il pagamento di somme di denaro. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo, la mancata esecuzione integrale legittima l’accoglimento del ricorso. In caso di inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora, nella stessa sentenza, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, senza che sia necessaria una nuova costituzione in mora dell’amministrazione. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, in materia di spese per l’attività commissariale, è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il pagamento di una somma, oltre interessi e spese. Il decreto, non opposto, era passato in giudicato, come attestato dalla relativa esecutorietà. Nonostante la richiesta di esecuzione, l’amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo non opposto è passato in giudicato e che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’inerzia dell’amministrazione, non costituitasi in giudizio, ha determinato l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha poi affrontato la questione della nomina del commissario ad acta, disponendo che, in caso di ulteriore inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, provveda in via sostitutiva all’esecuzione della pronuncia. Tale nomina è stata effettuata sin d’ora, con la stessa sentenza, senza attendere la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per evitare un nuovo aggravio procedurale per la parte ricorrente.
Quanto alle spese per l’eventuale attività commissariale, il TAR ne ha affermato la riconducibilità all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, norma dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto. Il Collegio ha ritenuto che tale disposizione possa estendersi alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in quanto espressione di un principio generale.
L’amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore della ricorrente, con distrazione.
Nota della Redazione
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