Ottemperanza per la Carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1410 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, il perdurare dell’inadempimento dell’amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudice dell’ottemperanza, nell’ordinare l’esecuzione del giudicato, può nominare sin d’ora un commissario ad acta, per il caso di protratta inottemperanza, individuato in un dirigente dell’amministrazione stessa. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, in materia di compensi per l’attività commissariale, può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla richiamata legge. Il compenso per l’eventuale attività commissariale resta posto a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero a provvedere. Nonostante la notifica della sentenza e l’attestazione del passaggio in giudicato, l’amministrazione era rimasta inadempiente. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione in data 27 febbraio 2024 e che era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, senza che il Ministero avesse provveduto a dare esecuzione al dictum giudiziale. Ha pertanto ritenuto fondata l’azione proposta, rilevando come il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione integrasse i presupposti per l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di eseguire integralmente la sentenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alla regolazione delle spese per l’eventuale attività commissariale, il TAR ha chiarito che esse restano a carico dell’amministrazione inadempiente in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto, i giudici hanno richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi previste, come già affermato da altri giudici amministrativi.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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