Ottemperanza alle spese e legittimazione passiva dell’ente locale (TAR Campania n. 1786 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la condanna al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato, la legittimazione passiva spetta all’ente pubblico che ha adottato l’atto presupposto oggetto del giudicato e che risulta destinatario sostanziale della condanna, e non alle amministrazioni statali che, pur intimate, siano estranee all’atto medesimo. Il giudizio è ammissibile anche per la sola esecuzione della statuizione sulle spese liquidate in favore del difensore procuratore antistatario, poiché da essa sorge un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente. Il contributo unificato costituisce obbligazione ex lege a carico della parte soccombente, sottratta alla potestà del giudice di disporne la compensazione. Nel giudizio di ottemperanza sono liquidate in modo omnicomprensivo le sole spese funzionali all’introduzione del giudizio, con esclusione di quelle relative a strumenti esecutivi diversi liberamente scelti dal creditore.
Il Fatto
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza con la quale il TAR Campania aveva condannato il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa al pagamento, in suo favore quale procuratore antistatario, delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Il titolo esecutivo, notificato e passato in giudicato per decorso dei termini di impugnazione, non è stato eseguito. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna al pagamento dell’importo complessivo di euro 1.879,12, comprensivo del rimborso del contributo unificato di primo grado, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. Si sono costituiti i soli Ministeri intimati; il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri intimati. La condanna alle spese contenuta nel titolo azionato deve infatti intendersi riferita al solo Comune, trattandosi di pronuncia resa su atti di spettanza esclusiva dell’ente locale. L’eccezione non è sollevata dalle parti ma è rilevata d’ufficio come presupposto dell’esame nel merito.
Superata questa verifica, il ricorso è stato dichiarato procedibile, essendo decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, e non risultando né la sospensione dell’esecutività della sentenza né l’avvenuto adempimento. La sentenza amministrativa non sospesa costituisce titolo azionabile dinanzi al medesimo giudice ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm.
Sul perimetro oggettivo dell’ottemperanza il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudizio è ammissibile anche per la sola parte della pronuncia relativa alle spese liquidate in favore del difensore distrattario, poiché la statuizione instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010; TAR Campania n. 2875 del 2018). Il Comune è stato pertanto condannato a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni.
Quanto al contributo unificato, il Tribunale ha chiarito che la restituzione non rientra nel potere ordinatorio del giudice sulle spese, ma costituisce obbligo ex lege a carico del soccombente, anche in caso di compensazione, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 (Cons. Stato, Sez. III, n. 4596 del 2011). Le spese successive al titolo sono riconoscibili solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza e sono liquidate in modo omnicomprensivo, restando esclusi gli oneri del precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti esecutivi diversi.
È stata infine nominata commissario ad acta la competente autorità prefettizia con facoltà di delega, e le spese del giudizio sono state liquidate in euro 500,00 oltre accessori a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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