Danno da ritardo procedimentale escluso se la parte non attiva i rimedi (Cons. Stato n. 2970 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento non è di per sé sufficiente a fondare il diritto al risarcimento del danno in favore del privato. Questi è tenuto, ai sensi del comma 2 dell’art. 30 cod. proc. amm. e del principio generale dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., ad attivare i rimedi apprestati dall’ordinamento per evitare la dilatazione dei tempi, segnatamente la richiesta di intervento sostitutivo di cui all’art. 2-bis, comma 9-bis, legge n. 241/1990 e l’azione avverso il silenzio di cui all’art. 31 cod. proc. amm.. La mancata attivazione di tali strumenti, in un contesto procedimentale di questo tipo, esclude la sussistenza di un danno conseguenza imputabile all’amministrazione; le mere rimostranze verbali espresse in conferenza di servizi non assolvono a tale onere. La prova del danno resta quindi integralmente a carico del ricorrente.
Il Fatto
La società appellante, succeduta a titolo universale alla ricorrente di primo grado, aveva acquistato un complesso immobiliare già sede di uno stabilimento per la produzione di fitofarmaci, compendio assoggettato al procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV, d.lgs. n. 152/2006. La responsabile dell’inquinamento aveva avviato una procedura per aree di ridotte dimensioni, poi rinunciata; il procedimento è stato ripreso e si è concluso soltanto con la determinazione dirigenziale del Comune del 17 gennaio 2018, che ha preso atto dell’analisi di rischio sito-specifica, subordinandola a prescrizioni e a un piano di monitoraggio.
La società ha quindi domandato al TAR la condanna del Comune e dell’agenzia regionale al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in costi di acquisto e gestione, interessi, oneri fiscali, mancati canoni di locazione e perdita di occasioni. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, escludendo la colpevolezza delle amministrazioni e il nesso causale. Di qui l’appello, con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato dichiara di prescindere dalle eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità, perché l’appello è infondato nel merito. Il primo motivo, sull’intervento del successore a titolo particolare, è respinto richiamando l’art. 111, ultimo comma, cod. proc. civ.: la norma opera solo se il diritto alienato coincide con quello controverso. Il diritto azionato ha natura obbligatoria e non reale, sicché l’alienazione del compendio è irrilevante (richiamate Cass. civ. sez. VI n. 18634 del 2021 e Cass. civ. sez. II n. 1233 del 2021). La clausola di trasferimento di “diritti, azioni e ragioni” è clausola di stile, priva di effetti ulteriori (Cass. civ. sez. III n. 19876 del 2011).
Il secondo motivo è infondato. Non regge la tesi del procedimento unico durato un decennio, poiché la prima iniziativa è riferibile a un soggetto diverso e ha oggetto e titolo differenti. La violazione dei termini è invece effettiva, ma il suo peso è neutralizzato sul piano risarcitorio da un rilievo decisivo: la società non ha azionato la richiesta di intervento sostitutivo ex art. 2-bis, comma 9-bis, legge n. 241/1990, né l’azione contro il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm. Il Collegio richiama l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e il principio dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., che esclude i danni evitabili con l’ordinaria diligenza e con l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. Le rimostranze verbali in conferenza non equivalgono all’attivazione dei rimedi.
Il terzo motivo è infondato sul piano della prova, soggetta al principio dispositivo pieno ex art. 64, comma 1, cod. proc. amm.. Quanto al contratto di locazione, la risoluzione non è causalmente ricollegabile all’amministrazione: il locatore aveva dichiarato, con certificazione allegata, che l’immobile era stato bonificato e non presentava problemi, dichiarazione non veritiera, di per sé sufficiente a giustificare la domanda di risoluzione poi transata. La relazione del perito di parte è meramente assertiva, non dimostra il mercato immobiliare della zona e non considera le prescrizioni contenute nel provvedimento conclusivo, che incidono su costi e appetibilità del bene. Le spese di acquisto e gestione di un cespite ancora nel patrimonio della parte e non provate nel dettaglio costituiscono un costo, non un danno risarcibile. L’appello è respinto, l’appello incidentale dichiarato inammissibile e le spese del grado compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso