Sospensione dell’ordinanza di cessazione dell’attività commerciale e fumus sulla SCIA (TAR Calabria n. 195 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela collegiale, la presentazione di una segnalazione certificata di agibilità ex art. 24 d.P.R. n. 380/2001 successiva agli atti repressivi dell’attività commerciale non esclude il fumus boni iuris sulla censura di irricevibilità della SCIA e non impedisce la sospensione dell’ordinanza di cessazione dell’attività, ove il periculum in mora del ricorrente, consistente nella perdita dei mezzi di sostentamento propri e della famiglia, risulti prevalente sull’interesse pubblico. Il giudice amministrativo può disporre, in via istruttoria, l’acquisizione integrale delle segnalazioni certificate e dei relativi allegati, al fine della decisione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un “Esercizio di Vicinato” denominato “ELETTRO SHOP”, impugnava una serie di provvedimenti del Comune: la dichiarazione di irricevibilità di una pratica SCIA del 20.06.2018, adottata nel 2020, e l’ordinanza del 07.07.2026 di cessazione immediata dell’attività commerciale, con applicazione della sanzione pecuniaria ex artt. 7 e 22 del D.lgs. n. 114/1998. Il ricorrente riferiva di aver presentato, in data 3.07.2026, la segnalazione certificata di agibilità del locale. Il Tribunale aveva già concesso un decreto cautelare ante causam, poi sottoposto al vaglio collegiale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, confermando il decreto monocratico del 14.07.2026. La valutazione ha riguardato la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso, relativa all’irricevibilità della SCIA del 20.06.2018, ritenuta assistita da sufficienti elementi di fumus boni iuris.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato i danni derivanti dalla chiusura dell’esercizio commerciale, identificato come attività lavorativa del ricorrente. Ha evidenziato un serio rischio che vengano a mancare a lui e alla famiglia i mezzi di sostentamento, nonché i prevedibili impegni economici già assunti verso l’Erario.

Nel bilanciamento degli interessi, la Corte ha ritenuto prevalente il pregiudizio per la parte privata su quello pubblico. Ha rilevato, infatti, che non era contestato che il ricorrente avesse presentato la segnalazione certificata di agibilità ex art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, circostanza che, allo stato, rendeva il locale conforme alla disciplina edilizia e urbanistica, sussistendo le condizioni di sicurezza e igiene attestate dal professionista incaricato.

In vista della discussione del merito, il Tribunale ha disposto un’acquisizione istruttoria d’ufficio. Ha ordinato all’Amministrazione di depositare integralmente la prima SCIA del 23.10.2017 e la seconda del 20.06.2018, con tutti gli allegati, documentazione non prodotta in giudizio. In accoglimento dell’istanza cautelare, ha infine sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e fissato l’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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