Ottemperanza e rimborso ABA: il giudice verifica la conformità della proposta terapeutica dell’ASP (TAR Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 584 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, investito dell’accertamento della corretta esecuzione del giudicato, dispone gli opportuni incombenti istruttori al fine di verificare la conformità delle iniziative assunte dall’amministrazione rispetto all’obbligo di dare integrale attuazione alla sentenza passata in giudicato. Tale verifica non può limitarsi alla mera esistenza di un’offerta di prestazione, ma deve accertare che la prestazione stessa sia effettivamente corrispondente, per tipologia e contenuto, a quella riconosciuta dal giudicato. Inoltre, la sopravvenuta definizione di nuovi criteri aziendali per l’accesso al rimborso di prestazioni sanitarie, se idonea a incidere su situazioni già accertate, richiede un vaglio di compatibilità con il principio di continuità terapeutica e con l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore, aveva ottenuto una sentenza, divenuta definitiva, con cui il TAR aveva accertato il diritto del minore alla presa in carico da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale per l’erogazione del trattamento terapeutico con metodologia A.B.A. (Applied Behaviour Analysis). Il giudicato aveva previsto l’erogazione in via diretta o, in alternativa, mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, per un totale di 15 ore settimanali, fino al compimento del dodicesimo anno di età del minore, con obbligo di rivalutazione alla scadenza.

Successivamente, il ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza. Il TAR aveva nominato un Commissario ad acta. Nel corso dell’incidente di esecuzione, l’ASP aveva comunicato di aver proposto alla famiglia l’erogazione diretta del trattamento presso una struttura accreditata, ma la famiglia aveva rifiutato per motivi logistici. L’ASP aveva inoltre adottato una nuova delibera che limitava il rimborso delle terapie ai soli pazienti che avessero intrapreso il percorso assistenziale prima dell’attivazione dell’ambulatorio aziendale dedicato.

La Motivazione della Corte

Il TAR, rilevato che l’ASP aveva dichiarato la concreta possibilità di erogare la prestazione in forma diretta e che, a suo dire, sarebbero venuti meno i presupposti per il rimborso delle prestazioni acquisite privatamente, ha ritenuto necessario verificare la corretta ottemperanza al giudicato.

In particolare, il Collegio ha ravvisato l’esigenza di accertare se la proposta di “trattamento cognitivo comportamentale” formulata dalla struttura indicata dall’ASP corrisponda effettivamente alla terapia con metodo A.B.A. oggetto della sentenza. Tale verifica è preliminare e necessaria per stabilire se l’offerta dell’amministrazione sia idonea a soddisfare compiutamente il diritto riconosciuto in sede di cognizione.

Il Tribunale ha inoltre reputato indispensabile conoscere lo stato del procedimento di rivalutazione delle condizioni cliniche del minore, atteso che questi aveva nel frattempo compiuto il dodicesimo anno di età, nonché l’esito della visita di controllo già fissata dall’ASP. Tale elemento è dirimente per valutare la persistenza dell’obbligo di erogazione e la conformità dell’azione amministrativa alle previsioni del giudicato.

Pertanto, il TAR ha disposto che il Commissario ad acta acquisisca dall’ASP documentati chiarimenti entro un termine perentorio, rinviando a una successiva camera di consiglio la prosecuzione della trattazione dell’incidente di esecuzione e ogni ulteriore decisione in merito all’esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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