Ordine al pagamento in ottemperanza: il giudicato del giudice ordinario e la coobbligazione solidale sono rimessi al g.a. senza accertamenti (TAR Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, n. 587 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, del giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro pronunciato dal giudice ordinario. In tale giudizio non residua alcun margine di accertamento sulla fondatezza della pretesa, essendo il relativo credito cristallizzato nel titolo esecutivo giudiziale. La circostanza che l’amministrazione non si sia costituita in giudizio non consente di presumere l’avvenuto adempimento, che grava comunque sull’ente debitore dimostrare. È esperibile l’ottemperanza anche nei confronti di uno solo degli enti coobbligati in solido, quale effetto della natura dell’obbligazione solidale, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’altro condebitore, il quale può, però, essere chiamato in giudizio al fine di consentire la completa esecuzione del titolo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 247/2025 del Tribunale Civile di Reggio Calabria, che aveva condannato la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Scilla, in solido tra loro, al pagamento di somme a titolo risarcitorio in favore di due soggetti.
Avendo la Città Metropolitana lasciato inadempiuto il titolo, gli stessi ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Comune di Scilla, anch’esso destinatario della condanna, veniva successivamente evocato in giudizio a seguito di ordinanza collegiale che ne disponeva l’integrazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la propria giurisdizione in materia di ottemperanza, riconoscendola in quanto finalizzata a garantire l’attuazione del giudicato, a prescindere dalla natura del giudice che ha emesso la pronuncia, essendo il credito ormai incontestabile.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il termine di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, era ampiamente spirato. La mancata costituzione dell’amministrazione intimata comportava l’assenza di elementi per ritenere che la stessa avesse dato esecuzione alla sentenza. Ha quindi affermato che l’inerzia dell’ente debitore legittima l’ordine di pagamento in sede di ottemperanza, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria.
Quanto alla posizione del Comune di Scilla, il TAR ha osservato che la sua evocazione in giudizio, quale soggetto coobbligato in solido, non muta i termini della decisione. La solidarietà passiva consente al creditore di agire per l’intero contro uno qualsiasi dei condebitori, sicché la domanda può essere accolta nei confronti dell’ente che non ha ottemperato, senza che rilevi la condotta dell’altro. Ciò nondimeno, la partecipazione del Comune ha consentito di accertare che anche quest’ultimo non avesse provveduto al pagamento.
La Corte ha, pertanto, ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, riconoscendo gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza azionata. Ha, inoltre, nominato fin d’ora il Prefetto quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempienza, con il compito di porre in essere ogni atto necessario al pagamento delle somme dovute, superando anche eventuali ostacoli di natura finanziaria o di bilancio. Ha, infine, liquidato le spese di lite a carico dell’ente inottemperante.
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Nota della Redazione
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